Il recupero delle accise

L’Agenzia delle Dogane con nota del 22 dicembre 2014  ha stabilito le modalità operative per il recupero del 4° trimestre delle accise 2014, spettante alle imprese di autotrasporto di merci in conto terzi che in conto proprio con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore alle 7,5 tonnellate.

Per i consumi di gasolio effettuati tra il 1 ottobre 2014 ed il 31 dicembre 2014 la dichiarazione dovrà essere presentata a partire dal 1 gennaio 2015.

Misura del beneficio
La misura del beneficio è rimasta invariata dal 1 di marzo 2014 pari a 0,21658609 euro a litro.

Compensazione
La compensazione può essere avviata decorsi sessanta giorni dalla presentazione della domanda, in assenza di diniego da parte dell’Ufficio delle Dogane (silenzio-assenso). L’importo del credito spettante deve essere utilizzato entro il 31 dicembre dell’anno solare successivo a quello in cui è sorto e, quindi, per il credito d’imposta del 4° trimestre 2014 la compensazione potrà avvenire entro il 31 dicembre 2016. Qualora vi fossero eccedenze non utilizzate in compensazione, la domanda di rimborso in denaro dovrà essere presentata entro il 30 giugno 2017. Il codice tributo da utilizzare nel modello F24 è 6.740 e l’anno di riferimento è il 2015 in quanto quello di fruizione del credito.

Servizio per la compilazione della domanda
Le imprese socie che intendono usufruire del nostro servizio per la predisposizione della domanda devono consegnare la documentazione necessaria:

  • copia di tutte le fatture di acquisto del gasolio effettuato presso distributori interni ed esterni (comprensive dei dettagli dei singoli rifornimenti: data, litri, importo e targa);
  • le fotocopie delle carte di circolazione dei veicoli immatricolati o riscattati nel corso del 4 trimestre 2014;
  • le fotocopie dei contratti leasing dei veicoli immatricolati nel corso del 4 trimestre 2014;
  • la fotocopia carta di identità del titolare/legale rappresentante in vigore;
  • indicazione dei Km percorsi dai mezzi alle date del: 1 ottobre 2014 e 31 dicembre 2014

Termine di decadenza
Come chiarito dall’Agenzia delle Dogane, la presentazione tardive della dichiarazione non preclude il riconoscimento del rimborso. L’istanza potrà essere validamente prodotta
entro il termine di decadenza biennale. Quindi l’istanza relativa ai consumi del 1°trim 2013 può essere presentata entro il 31.3.2015 e il credito utilizzato fino al 31.12.2016.

Per informazioni
Ufficio Tributario Provinciale (ReferentiTributarioProvinciale@confartcn.com) in tutte le nostre sedi.