il decreto “del fare”

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto contenente disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia (cosiddetto “decreto Fare”).

Le disposizioni sono entrate in vigore il 22 giugno 2013.

Una delle novità più importanti riguarda la parziale abrogazione responsabilità solidale negli appalti e la riscossione mediante ruolo.

Responsabilità fiscale negli appalti
Grazie alla pressante richiesta di Confartigianato è stata modificata la disposizione, al fine di limitare la responsabilità solidale dell’appaltatore per il versamento all’Erario delle sole ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e non anche dell’IVA dovuta dal subappaltatore in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del contratto di subappalto.
Con la modifica in argomento, in caso di contratto di appalto/subappalto, l’appaltatore è quindi solidalmente responsabile con il subappaltatore soltanto per il versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente nei limiti dell’ammontare del corrispettivo dovuto, con esclusione della responsabilità solidale per il versamento dell’IVA.
Rimane invariato l’ambito oggettivo di applicazione della disposizione, le tipologie di contratti coinvolte, i soggetti, la possibilità di rilasciare un’attestazione da parte dell’obbligato in luogo dell’asseverazione. 

Riscossione mediante ruolo
Sono state introdotte una serie di modifiche in materia di riscossione mediante ruolo. In particolare, la disposizione interviene in merito alla rateazione, al pignoramento dei beni strumentali e degli emolumenti retributivi pensionistici accreditati sul conto corrente bancario e postale, nonché in materia di espropriazione immobiliare.

Ampliamento rateazione
La disposizione prevede la possibilità di una dilazione di pagamento (fino a 120 rate mensili) delle somme iscritte a ruolo, nel caso di comprovate e gravi situazioni economiche del debitore, opportunamente definite dalla norma stessa.
La comprovata e grave situazione di difficoltà è quella in cui ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

a) accertata impossibilità per il contribuente di assolvere il pagamento del credito tributario secondo un piano di rateazione ordinario;
b) valutazione della solvibilità del contribuente in relazione al piano di rateazione concedibile.

Inoltre, sono introdotti criteri meno rigidi di decadenza dal beneficio della rateazione: è ora prevista la decadenza dal beneficio in caso di omesso pagamento, nel periodo di rateazione, di 8 rate, anche non consecutive (in luogo di 2 rate consecutive).

Pignoramento dei beni strumentali
Si prevede l’estensione delle limitazioni stabilite dal codice di procedura civile alla pignorabilità dei beni strumentali utilizzati da imprenditori ditte individuali anche in presenza di imprese che abbiano forma giuridica di società e nei casi di prevalenza del capitale sul lavoro. La ns. Confederazione proporrà, in sede di emendamento, oltre all’impignorabilità dei beni mobili d’impresa, anche il “blocco” del fermo amministrativo (ganasce fiscali) sui veicoli strumentali all’attività d’impresa ovvero sui veicoli che ne costituiscano l’oggetto.

Pignoramento dei crediti verso terzi
Si stabilisce che l’ordine rivolto al terzo pignorato di pagare il credito direttamente all’agente della riscossione debba essere ottemperato nel termine di 60 giorni, anziché di 15.

Espropriazione immobiliare
Vengono introdotte, inoltre:

a) limitazioni all’esproprio dell’unica abitazione di proprietà in cui risiede la famiglia, esclusi gli immobili di lusso, ville e castelli;
b) le limitazioni all’esproprio degli immobili strumentali delle imprese, qualora il debito tributario sia inferiore a 120 mila euro.

L’Ufficio Tributario Provinciale è a disposizione per i chiarimenti.