Valutazione dei rischi per datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori

A far data dal 1 giugno 2013 viene meno la possibilità, per le aziende fino a 10 lavoratori, di autocertificare l’avvenuta effettuazione della valutazione dei rischi.

È necessario, quindi, che le aziende che fino ad oggi si siano avvalse della facoltà di “auto dichiarare” la valutazione dei rischi si muniscano di un vero e proprio documento di valutazione dei rischi. A tale riguardo, è possibile utilizzare – quale strumento di ausilio ad un corretto adempimento degli obblighi di legge – le procedure standardizzate di cui all’articolo 29, comma 5, del D.lgs. n. 81/2008. Si ricorda che tali procedure costituiscono riferimento legislativo ma viene comunque mantenuta la possibilità al datore di lavoro di scegliere modalità alternative per la valutazione dei rischi. 

Quali sono le attività lavorative oggetto del presente obbligo?

Attualmente tutte le imprese con lavoratori dipendenti, o con soggetti ad essi equiparati, rientrano nell’obbligo di valutare i rischi secondo le procedure standardizzate. 

Quali sono i soggetti equiparati ai lavoratori dipendenti?

Secondo la definizione del D.Lgs 81/08 al lavoratore è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell’ente stesso; l’associato in partecipazione di cui all’articolo 2549, e seguenti del Codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento.

Le aziende che hanno già predisposto la valutazione dei rischi sono soggetti a tale obbligo?

È necessario verificare se sono stati valutati e documentati tutti i rischi presenti in azienda. In passato molti datori di lavoro si sono avvalsi della possibilità di  “autocertificare”, andando a valutare solo particolari rischi per la salute come rumore, vibrazioni ed agenti chimici. In tal caso è obbligatorio provvedere ad un’integrazione del documento di valutazione.

Esistono sanzioni se non viene predisposto il documento di valutazione dei rischi?

Per il datore di lavoro è previsto l’arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 [Art. 55, co. 1]. 

Come intende operare la Confartigianato Cuneo?

L’Area Sicurezza sul Lavoro è a disposizione per assistere qualsiasi impresa che intenda procedere con la predisposizione della valutazione dei rischi, secondo quanto previsto dalla normativa.

Sono previsti contributi a fondo perduto per il 2013 da parte della CCIAA di Cuneo per le spese sostenute in materia specifica da parte degli imprenditori artigiani.