Gas fluorurati ad effetto serra: dichiarazione annuale entro il 31 maggio 2015

Entro il 31 maggio 2015 gli operatori delle applicazioni fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria, pompe di calore, nonché dei sistemi fissi di protezione antincendio contenenti 3 Kg o più di gas fluorurati ad effetto serra devono presentare la Dichiarazione F-Gas contenente informazioni riguardanti la quantità di emissioni in atmosfera di gas fluorurati relativi all’anno precedente sulla base dei dati contenuti nel relativo registro di impianto.

CHI DEVE PRESENTARE LA DICHIARAZIONE

L’articolo 16, comma 1, del DPR n. 43/2012 pone a carico degli operatori delle apparecchiature sopra specificate l’obbligo di trasmissione della Dichiarazione F-Gas annuale.

L’operatore dell’apparecchiatura o dell’impianto è identificato come il proprietario dell’apparecchiatura o dell’impianto qualora non abbia delegato a una terza persona l’effettivo controllo sul funzionamento degli stessi.

L’effettivo controllo sul funzionamento tecnico di un’apparecchiatura o di un impianto comprende, a titolo indicativo, i seguenti elementi:

  • libero accesso all’impianto, che comporta la possibilità di sorvegliarne i componenti e il loro funzionamento, e la possibilità di concedere l’accesso a terzi;
  • controllo sul funzionamento e la gestione ordinari (ad esempio, prendere la decisione di accensione e spegnimento);
  • il potere (compreso il potere finanziario) di decidere in merito a modifiche tecniche (ad esempio, la sostituzione di un componente, l’installazione di un sistema di rilevamento permanente delle perdite), alla modifica delle quantità di gas fluorurati nell’apparecchiatura o nell’impianto, e all’esecuzione di controlli (ad esempio, controlli delle perdite) o riparazioni.

Pertanto se il proprietario dell’apparecchiatura o dell’impianto ha delegato completamente una società esterna (tramite un contratto scritto) l’effettivo controllo dell’apparecchiatura o del sistema, la trasmissione dei dati contenuti nella dichiarazione deve essere fatta dalla società suddetta.
In tutti gli altri casi l’operatore è il proprietario; ciò non toglie che il proprietario possa delegare (delega scritta) a Terzi la compilazione della dichiarazione.

La Dichiarazione dovrà essere compilata e trasmessa all’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), esclusivamente tramite l’apposita Piattaforma istituita raggiungibile dalla pagina dedicata alla dichiarazione http://www.sinanet.isprambiente.it/it/sia-ispra/fgas
La procedura informatica permette la compilazione della dichiarazione conforme al formato di cui all’avviso riportato in Gazzetta Ufficiale.

Oggetto della dichiarazione sono i dati identificativi dell’operatore, la tipologia e il numero delle applicazioni fisse o dei sistemi fissi contenenti 3 Kg o più di gas fluorurati ad effetto serra, i dati per tipologia di apparecchiatura e sostanze e la somma delle emissioni per tipologia di sostanza.

Si precisa che per dato di emissione deve essere inteso il dato quantitativo relativo alle quantità di gas fluorurati perdute, recuperate o smaltite nell’anno di riferimento ricavabile dai registri di apparecchiatura / sistema (perdite, rabbocchi, recuperi o smaltimenti).
Gli operatori sono obbligati a trasmettere la dichiarazione anche qualora nell’anno di riferimento considerato non siano state rilevate quantità di gas fluorurati emesse (ciò anche in caso non siano stati effettuati interventi di smaltimento o rabbocco).

Il mancato adempimento di tale obbligo è punito dal Dlgs. 26/2013 con una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 10.000,00 euro.

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