Start-up innovativa

Buone notizie per chi decide di avviare un’ attività dal contenuto fresco e nuovo.

Con la legge 221/2012 è stata adottata una normativa per supportare nuove tipologie di aziende: LE START-UP INNOVATIVE.

Queste godono di benefici e sono tenute ad iscriversi nella sezione speciale del Registro delle Imprese.

Possono essere START-UP innovative sia società nuove che società costituite da meno di quattro anni.

Per quelle già esistenti sarà possibile chiedere l’iscrizione nell’apposita sezione entro 60 giorni dall’entrata in vigore della Legge n.221/2012.

La start-up è una società di capitale o cooperativa o società europea avente sede fiscale in Italia che ha come oggetto prevalente lo sviluppo , la produzione, la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico.

Per poter accede all’iscrizione nell’apposito registro occorre avere i seguenti requisiti:

  • i soci, persone fisiche, devono detenere al momento della costituzione e per i successivi 24 mesi, la maggioranza delle quote o azioni rappresentative del capitale sociale e dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria dei soci;
  • svolge attività d’impresa da non più di quarantotto mesi;
  • ha la sede principale dei propri affari e interessi in Italia;
  • a partire dal secondo anno di attività della start-up innovativa, il totale del valore della produzione annua, così come risultante dall’ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio, non è superiore a 5 milioni di euro;
  • non distribuisce, e non ha distribuito, utili;
  • ha, quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;
  • non è stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda.

Deve inoltre possedere almeno uno dei seguenti ulteriori requisiti :

  1. le spese in ricerca e sviluppo sono uguali o superiori al 20 per cento del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione della start-up innovativa. Dal computo per le spese in ricerca e sviluppo sono escluse le spese per l’acquisto e la locazione di beni immobili. Ai fini di questo provvedimento, in aggiunta a quanto previsto dai principi contabili, sono altresì da annoverarsi tra le spese in ricerca e sviluppo: le spese relative allo sviluppo precompetitivo e competitivo, quali sperimentazione, prototipazione e sviluppo del business pian, le spese relative ai servizi di incubazione forniti da incubatori certificati, i costi lordi di personale interno e consulenti esterni impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo, inclusi soci ed amministratori, le spese legali per la registrazione e protezione di proprietà intellettuale, termini e licenze d’uso. Le spese risultano dall’ultimo bilancio approvato e sono descritte in nota integrativa. In assenza di bilancio nel primo anno di vita, la loro effettuazione è assunta tramite dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della start-up innovativa;
  2. impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore al terzo della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un’università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all’estero;
  3. sia titolare o depositario o licenziatario di almeno una privativa industriale relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale direttamente afferenti all’oggetto sociale e all’attività d’impresa.

Sono previste una serie di esenzioni ai fini della costituzione ed iscrizione dell’impresa nel Registro delle Imprese, agevolazioni fiscali, nonché deroghe al diritto societario e una disciplina particolare nei rapporti di lavoro ovvero:

  1. L’azienda sarà esonerata dal pagamento dell’imposta di bollo e dei diritti di segreteria dovuti per l’iscrizione ne Registro delle Imprese nonché dal pagamento del diritto annuale dovuto alle Camere di Commercio.
  2. La start up potrà assumere personale con contratti a tempo determinato della durata minima di 6 mesi e massima di 36 mesi. All’interno di questo arco temporale, i contratti potranno essere anche di breve durata e rinnovati più volte. Dopo 36 mesi, il contratto potrà essere ulteriormente rinnovato una sola volta, per un massimo di altri 12 mesi, e quindi fino ad arrivare complessivamente a 48 mesi. Dopo questo periodo, il collaboratore potrà continuare a lavorare in startup solo con un contratto a tempo indeterminato.
  3. Introduzione di incentivi fiscali per investimenti in start-up provenienti da aziende e privati per gli anni 2013, 2014 e 2015. Gli incentivi valgono sia in caso di investimenti diretti in start-up, sia in caso di investimenti indiretti per il tramite di altre società che investono prevalentemente in start-up. Il beneficio fiscale è maggiore se l’investimento riguarda le start-up a vocazione sociale e quelle che operano nel settore energetico.

Al fine di poter attirare capitali in tali società, sono previste delle agevolazioni fiscali (art.29) che consistono per il privato che compra quote o azioni di una start up innovativa in una detrazione Irpef del 19% per tre anni sulla somma investita.

Se ad investire invece è una società, questa potrà portare in deduzione dal reddito imponibile il 20% dell’investimento, sempre che questo venga mantenuto per almeno due anni.

 Per ulteriori chiarimenti rivolgersi a Nadia dal Bono Uccellini – tel. 0171 451111