Gas fluorurati ad effetto serra. Chiarimenti in merito all’esclusione dal DPR n. 43/2012 di alcuni operatori.

Viste le numerose richieste di chiarimento in merito all’applicazione del DPR 43/2012 sulla possibile esclusione dell’obbligo di iscrizione al Registro nazionale Fgas e di certificazione delle persone e delle imprese per coloro che installano impianti contenenti meno di 3 kg, sperando di fare cosa gradita, si riporta risposta che il Ministero dell’Ambiente, con lettera a firma del Direttore Centrale per lo Sviluppo sostenibile, il Clima e l’Energia, Dott. Mariano Grillo ha inviato ai quesiti trasmessi dalla Confartigianato Imprese. 

Domanda: “Un installatore di impianti, abilitato secondo la lettera c) Decreto del Ministro dello sviluppo economico n.37 del 22 gennaio 2008, che installi in edifici civili impianti di climatizzazione domestici noti commercialmente col nome di “split”, è tenuto a sottostare alle disposizioni di cui al DPR N. 43/2012 (ed in primis: ottenimento di certificato ed iscrizione nel Registro) laddove la normativa europea  (cfr. Regolamento europeo n. 842/2006) non preveda alcun obbligo siffatto e tenuto conto del fatto che il quantitativo di gas presente nei suddetti impianti è circa 10 volte inferiore a quello previsto dal Regolamento europeo n. 842/2006 per il recupero?”

Risposta ministeriale: “Le persone e le imprese che installano impianti di climatizzazione, a prescindere dal quantitativo di F-gas contenuto nell’impianto, devono essere in possesso di un certificato ai sensi dell’articolo 9, commi 1 e 5, del DPR n.43/2012. Tale obbligo di certificazione è conforme con quanto previsto all’articolo 5, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n.842/2006 e agli articoli 4 e 7 del Regolamento (CE) n. 303/2008. Inoltre, i suddetti soggetti sono tenuti all’obbligo di iscrizione al Registro delle persone e delle imprese certificate ai sensi dell’articolo 8 del DPR n. 43/2012”.

Con sua risposta il Dott. Grillo conferma l’obbligo di iscrizione al registro nazionale e di certificazione delle persone  e delle imprese che effettuano tali attività indipendentemente dalla capacità degli impianti. Viene cioè rigettata la nostra ipotesi che fino ai 3 kg di gas non si dovesse procedere all’iscrizione in quanto tali attività non sono menzionate nell’art. 3 del Regolamento comunitario che impone cadenze fisse di controllo delle perdite dagli impianti a partire dai 3 kg o più. 

Allegati:

– All. 1 Lettera inoltrata alMinistero dell’Ambiente
– All. 2 Risposta del Direttore del Ministero dell’Ambiente Dott. Mariano Grillo