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Deposito carburanti – Cambiano le normative per il deposito di gasolio in azienda

Attraverso il D.L. 124/2019 viene esteso l’obbligo di denuncia fiscale all’Agenzia delle Dogane del deposito di gasolio in azienda, anche per chi ha cisterne con volumi tra i 5 ed i 10 metri cubi (ad oggi erano ricomprese solamente le aziende con cisterne di deposito superiori ai 10 metri cubi).

La pratica consiste nell’ottenimento di autorizzazione comunale (attraverso lo Sportello Unico Attività Produttive – SUAP) a cui seguirà la denuncia fiscale presso l’agenzia delle dogane.

Questa nuova normativa comporta inoltre l’estensione dell’obbligo di dotazione di Registro di Carico e Scarico dei Carburanti.

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Viene quindi ampliata la platea tenuta alla compilazione del registro di carico e scarico dei carburanti: l’obbligo è previsto per tutti gli esercenti di apparecchi di distribuzione automatica di carburanti per usi privati, agricoli e industriali, collegati a serbatoi di capacità globale dai 5 metri cubi e fino a 10 metri cubi (denominati distributori minori).

Tali obblighi sono previsti dal 1° APRILE 2020

Le modalità di tenuta del registro sono state dettate dalla determina n. 240433/RU del 27.12.2019, la quale prevede una procedura semplificata per i serbatoi fino a 10 metri cubi, prevedendo come obbligo che: il registro di carico e scarico è tenuto presso l’impianto all’interno delle rispettive contabilità aziendali, su supporto elettronico ovvero cartaceo senza vidimazione dell’Ufficio delle Dogane territorialmente competente. Il registro è valido fino alla cessazione della licenza di esercizio.

Per ciascun prodotto energetico contabilizzato, la giacenza iniziale da riportare è quella rilevata in autonomia dall’esercente alle ore 00:00 del 1 Aprile. 

Le scritturazioni di carico sono da effettuare con riferimento a ciascun DAS (Documento di Accompagnamento Semplificato) pervenuto entro le ore 09:00 del giorno seguente alla ricezione, mentre quelle di scarico sono da effettuare ogni sette giorni, cumulativamente per ciascun prodotto energetico contabilizzato.
Per gli esercenti distributori minori muniti di totalizzatore è ammesso, per ciascun prodotto erogato, lo scarico cumulativo mensile sulla base dei dati del predetto strumento di misura.

Il D.L. 124/2019 prevede infine l’obbligo di trasmissione annuale presso l’ufficio delle Dogane di una comunicazione riepilogativa delle movimentazioni annuali entro il 28 Febbraio di ciascun anno.

Il registro carico e scarico e la relativa documentazione a corredo, dovranno essere conservati presso l’impianto per i cinque anni successivi alla data di ultima scritturazione.

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