Dal 2016 la “cassa integrazione” degli artigiani è affidata agli Enti Bilaterali artigiani

Nasce FSBA, il Fondo di Solidarietà Bilaterale dell’Artigianato

In data 10 dicembre 2015, Confartigianato, assieme alle altre organizzazioni artigiane e sindacali ha sottoscritto l’accordo nazionale che disciplina il Fondo di Solidarietà Bilaterale Alternativo del settore dell’Artigianato – FSBA.

Il Fondo si rivolge a tutti i lavoratori dipendenti dell’artigianato e delle piccole imprese che applicano i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro sottoscritti dalle Parti sociali firmatarie.

La creazione di FSBA permette in concreto di superare la cassa integrazione in deroga, che in questi anni ha dato risposte importanti alle imprese artigiane colpite dalla crisi, ed è stata rifinanziata un’ultima volta nel 2016 dalla legge di stabilità per un massimo di 3 mesi.

Sin dalla riforma degli ammortizzatori sociali avviata dal Ministro Fornero nel 2012 e concretizzatasi nel 2015 con un decreto attuativo del Jobs Act, Confartigianato si è battuta per difendere l’autonomia dell’artigianato e il valore della bilateralità.

“Oggi il risultato premia gli sforzi compiuti dalla Confederazione – sottolinea Domenico Massimino, presidente territoriale di Confartigianato Cuneo – la straordinaria portata dell’accordo consiste nel fatto che l’artigianato non è entrato nel calderone della cassa integrazione guadagni dell’industria, ma continua nella positiva e utraventennale tradizione di provvedere in proprio anche nei casi in cui è necessario ricorrere agli ammortizzatori sociali per i nostri dipendenti”.

“Ora – aggiunge Bruno Tardivo, presidente EBAP Bacino di Cuneo – manca soltanto il via libera definitivo del Ministero del Lavoro per poter dare piena operatività al Fondo di solidarietà bilaterale dell’artigianato che, per il sistema Confartigianato, apre una nuova stagione di impegno sul fronte delle tutele in materia di lavoro”.

In Piemonte, il Fondo opererà tramite l’EBAP (Ente Bilaterale Artigianato Piemontese).

A partire da gennaio 2016 le aziende artigiane verseranno un’aliquota dello 0,45% sul monte salari per alimentare il Fondo. Dal luglio prossimo i lavoratori stessi contribuiranno al Fondo con una quota della 0,15%.


Prestazioni e durate

Il Fondo eroga la prestazione di un assegno di durata e misura pari all’assegno ordinario di integrazione salariale e la prestazione dell’assegno di solidarietà, nel limite unico del vigente massimale mensile pari a € 971,71 e successivi adeguamenti.

Le durate delle prestazioni previste dal presente accordo sono le seguenti:
– 13 settimane di assegno ordinario;
– 26 settimane di assegno di solidarietà.

Le suddette prestazioni non possono cumularsi e, nel biennio mobile, sono alternative tra loro.

 

Causali di intervento ed aliquota contributiva

Ai lavoratori dipendenti delle imprese artigiane (escluso il settore dell’Edilizia), a prescindere dal CCNL applicato, che siano sospesi dal lavoro o effettuino prestazioni di lavoro ad orario ridotto, è corrisposto l’assegno ordinario nei seguenti casi:
a) situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti, ivi comprese le situazioni climatiche;
b) situazioni temporanee di mercato.

Agli stessi dipendenti è riconosciuto, in presenza di accordo sindacale, l’assegno di solidarietà nel caso di riduzione dell’orario di lavoro finalizzata ad evitare licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo.

 

La nuova contribuzione al Fondo di Solidarietà Bilaterale Alternativo dell’Artigianato, a carico delle imprese, dal 1° gennaio 2016 è pari allo 0,45% del monte salari, inglobando la quota parte a sostegno della bilateralità già raccolta e destinata a FSBA.

Dal 1° luglio 2016, tale aliquota è incrementata di un’ulteriore quota dello 0,15% a carico dei lavoratori con trattenuta in busta paga, così come previsto dal D.Lgs. n. 148/2015.

La decorrenza della quota a carico dei lavoratori sarà anticipata al mese di effettiva operatività del Fondo ove la stessa fosse antecedente alla data del 1° luglio 2016.

La raccolta della contribuzione continuerà secondo l’attuale modalità con modello F24, rigo unico, utilizzando la specifica causale “EBNA”.

Le suddette prestazioni saranno erogate dal Fondo attraverso l’Ente Bilaterale regionale di riferimento (EBAP per il Piemonte) fermo restando che il D.Lgs. n. 148/2015 pone in capo al datore di lavoro l’obbligo di versare la contribuzione correlata all’INPS, con la possibilità di rivalsa dello stesso datore sul Fondo.

 

Per ulteriori informazioni le imprese associate possono, come di consueto, rivolgersi agli Uffici tenuta libri paga di Confartigianato Imprese Cuneo.