Attrezzature in estetica: in vigore dal 12 gennaio 2016 il nuovo decreto relativo agli apparecchi elettromeccanici utilizzati per l’attività di estetista

Sulla G.U. del 28 dicembre 2015 è stato pubblicato il decreto interministeriale n. 206 del 15 ottobre 2015, che modifica il decreto del 12 maggio 2011, n. 110 relativo agli apparecchi elettromeccanici utilizzati per l’attività di estetista.

Le modifiche contenute in detto provvedimento, che è entrato in vigore il 12 gennaio scorso, sono state individuate dal Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero della Salute, nell’ambito dell’iter di riesame delle disposizioni regolamentari avviato a seguito della Sentenza del Consiglio di Stato n. 01471/2014.

Per effetto di tale Sentenza, infatti, erano decadute le limitazioni stabilite dal DM110/2011 relativamente alle apparecchiature a luce pulsata per fotodepilazione (di cui alla scheda 16 lett. c) ed al laser per la depilazione estetica (di cui alla scheda 21b).

Era stata, altresì, sancita l’illegittimità dell’esclusione dall’elenco delle apparecchiature degli “stimolatori a ultrasuoni a bassa frequenza per il trattamento della adiposità localizzata”.

Dall’esame dei contenuti del nuovo Decreto, pertanto, si rilevano le sotto riportate modifiche.

Per quanto riguarda in generale le schede che non sono state oggetto di rilievi da parte del Consiglio di Stato è stata effettuata una rivisitazione formale, con opportuno aggiornamento delle norme tecniche di riferimento.

Vale la pena citare le modifiche apportate alla:

  • scheda n. 12 (Attrezzature per manicure e pedicure) ovvero l’esclusione dal corredo delle sgorbie e l’inclusione di tronchesi e pinzette
  • scheda n. 13 (apparecchi per il trattamento di calore totale o parziale) che ha invece meglio puntualizzato e definito le indicazioni relative alle modalità di applicazione, di esercizio e cautele d’uso.
  • scheda n. 16 lettera c. (apparecchiatura elettronica ad impulsi luminosi per fotodepilazione) contiene le seguenti modifiche : in luogo dei 10°C previsti per il raffreddamento della pelle è stato istituito un range che va dai 5°C ai 15°C, mentre le lunghezze d’onda emesse devono essere comprese tra 600 e 1.200 nanometri (in luogo dei 1100 precedentemente previsti).

Rispetto alle schede oggetto di rilievi da parte del Consiglio di Stato, nulla è cambiato per:

  • la scheda n. 21b (laser per la depilazione estetica),
  • nessuna disposizione è stata introdotta con riferimento agli “stimolatori a ultrasuoni a bassa frequenza per il trattamento della adiposità localizzata” (sulla cui esclusione il Consiglio di Stato aveva chiesto chiarimenti ai Ministeri compenti)

L’elenco degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico è inoltre stato integrato con:

  • la scheda n. 23, relativa al “Dermografo per micropigmentazione”, il cui inserimento era stato oggetto di confronto nell’ambito del tavolo tecnico a suo tempo istituito.

Dermografo per micropigmentazione
Rispetto all’utilizzo di tale apparecchiatura, si sottolineano le disposizioni previste dal Decreto relativamente alle cautele d’uso ed alle modalità di esercizio ed in particolare l’obbligatoria osservanza delle indicazioni contenute nelle Linee Guida del Ministero della Sanità, Circolare del 05.02.1998 n. 2.9/156 e Circolare del 16.07.1998 n. 2.8/633 e successive normative vigenti, nonché quanto stabilito con riferimento alla formazione degli operatori, come di seguito riportato:
“Il trattamento deve essere effettuato da operatori estetici che abbiano ricevuto dal fabbricante o dal suo mandatario o da altro ente competente adeguata formazione, sia per gli aspetti di sicurezza (come richiamati dal manuale d’uso) sia per gli aspetti tecnici, igienici ed estetici dei trattamenti stessi. La formazione è certificata dal soggetto formatore per mezzo di una dichiarazione contenente le proprie generalità, le generalità di chi ha fruito della formazione, la durata in ore, l’argomento e le generalità dei docenti dei moduli formativi”.

Scarica il testo del decreto (PDF)