Dal 1 gennaio 2014 scatta l’attivazione del POS presso gli studi professionali

Con il chiaro intento di ridurre l’uso del contante il Legislatore ha previsto, a decorrere dall’1.1.2014, l’obbligo in capo ai soggetti esercenti l’attività di vendita di prodotti e di prestazioni di servizi, anche professionali, di accettare pagamenti tramite carte di debito.

In particolare a decorrere dalla citata data, le società di servizi in campo contabile-tributario e gli studi professionali dovranno dotarsi del POS tramite il quale i clienti potranno pagare le relative fatture.

Alla data attuale manca all’appello però lo specifico Decreto di attuazione che potrebbe prevedere “importi minimi” ed estendere l’obbligo ad altri strumenti di pagamento elettronici.

Come noto, con il DL n. 201/2011, c.d. “Salva Italia”, a decorrere dal 2012, è stato introdotto il divieto di effettuare pagamenti in denaro contante tra soggetti diversi in un’unica soluzione di importo pari o superiore a € 1.000.

Nell’ambito del DL n. 179/2012, c.d. “Decreto Crescita 2.0”, il Legislatore ha inserito una specifica disposizione finalizzata alla diffusione dell’utilizzo degli strumenti elettronici di pagamento.

In particolare, l’art. 15 del citato Decreto, denominato “Pagamenti elettronici” al comma 1, prevede innanzitutto l’obbligo di utilizzo “a far data dal 1° giugno 2013”, di carte di credito, prepagate ovvero di altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, a prescindere dall’importo dell’operazione.

Inoltre, il comma 4 del citato art. 15 dispone espressamente che:

“A decorrere dal 1° gennaio 2014, i soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.”

Per effetto di tale disposizione i commercianti, i prestatori di servizi (pubblici esercizi, carrozzieri, barbieri, saloni di bellezza, società di servizi, ecc.) e gli studi professionali (geometri, ingegneri, avvocati, consulenti del lavoro, dottori commercialisti, ecc.) dovranno dotarsi dall’1.1.2014 del POS per consentire al cliente di pagare il bene acquistato / servizio ricevuto tramite bancomat.

 Come desumibile dal citato comma 4 l’obbligo si riferisce esclusivamente alle carte di debito. Ciò non esclude che il soggetto “accetti” anche altre tipologie di pagamenti elettronici (ad esempio, carte di credito).

La Relazione accompagnatoria al “Decreto Crescita 2.0” specifica che “i soggetti … sono obbligati all’accettazione della sola carta di debito, fermo restando la facoltà di accettare altre forme di pagamento, non volendo porre oneri troppo gravosi in termini di commissioni delle carte di credito.” La stessa Relazione afferma che “l’utilizzo dei sistemi di pagamento elettronici, …, rappresenta un efficace metodo per il contrasto all’uso del denaro contante, e di conseguenza all’evasione fiscale.”

Va evidenziato che in molti esercizi commerciali l’utilizzo degli strumenti in esame è già consolidato. La novità riguarda, come sopra accennato, l’estensione generalizzata ai soggetti che prestano servizi ed in particolare ai professionisti ai quali vengono quindi “addossati” i relativi oneri di gestione. Ciò non si traduce comunque nell’obbligo di ricevere il pagamento della prestazione con il bancomat, ma “soltanto” di avere a disposizione il POS nel caso in cui il cliente decida di utilizzare tale canale.

Va segnalato che il comma 5 dell’art. 15 dispone espressamente che “con uno o più decreti … vengono disciplinati gli eventuali importi minimi, le modalità e i termini, anche in relazione ai soggetti interessati, di attuazione della disposizione di cui al comma precedente. Con i medesimi decreti può essere disposta l’estensione degli obblighi a ulteriori strumenti di pagamento elettronici anche con tecnologie mobili.”

Per l’operatività dell’obbligo in esame appare quindi necessario attendere l’emanazione del suddetto Decreto attuativo. È auspicabile che il Ministero dello Sviluppo economico e il MEF tengano conto delle particolari peculiarità di esercizio delle attività professionali (sopra descritte) al fine di evitare “inutili” costi collegati a tale adempimento. Va infine segnalato che il Legislatore non ha previsto alcun tipo di sanzione in capo ai soggetti che omettono di dotarsi del POS.