In riferimento alle violazioni per le quali il Codice della Strada stabilisce una sanzione amministrativa pecuniaria il trasgressore, di regola, è ammesso a pagare – entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione – una somma pari al minimo fissato dalle singole norme.
Salvo alcuni casi, per cui è prevista la sanzione accessoria della confisca del veicolo o della sospensione della patente, tale importo è ridotto del 30% se il pagamento è effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione.
Come noto, la somma può essere pagata in contanti direttamente presso l’ufficio dal quale dipende l’agente accertatore, tramite conto corrente postale o bancario oppure mediante strumenti di pagamento elettronico.
Qualora nel suddetto termine di sessanta giorni non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta e non sia stato proposto ricorso, il verbale costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione edittale più le spese di procedimento.
Nella circolare in oggetto è precisato quanto segue, sia per il computo dei cinque giorni per la riduzione del 30%, sia per quello dei sessanta giorni per il pagamento in misura ridotta:
- il pagamento in contanti, su strada presso l’ufficio dal quale dipende l’agente accertatore, nonché tramite conto corrente postale, ha valore liberatorio per la somma riportata sulla relativa ricevuta dalla data in cui il versamento è stato eseguito;
- nei pagamenti tramite conto corrente e bonifico bancario o con altri strumenti di pagamento elettronico, l’effetto liberatorio per il pagatore, e quindi la definizione del verbale, si ha alla data di accredito dell’importo sul conto dell’organo di polizia stradale.