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Buoni carburante per i dipendenti non imponibili fino a 200 euro

Il Decreto “Ucraina” (DL 21.3.2022 n.21) prevede che, per l’anno 2022, l’importo del valore di buoni benzina o analoghi titoli ceduti a titolo gratuito da aziende private ai lavoratori dipendenti per l’acquisto di carburanti, nel limite di 200 euro per lavoratore, non concorre alla formazione del reddito.

Il “bonus carburante” è quindi riconosciuto:
– temporaneamente, per il solo 2022;
– in relazione ad eventuali cessioni gratuite da parte di aziende private ai propri lavoratori dipendenti di buoni benzina o analoghi titoli per l’acquisto di carburante;
– nel limite dell’importo di valore di tali buoni pari a 200 euro per lavoratore.

La nuova previsione relativa al “bonus carburante” si affianca al suddetto limite generale di non imponibilità dei fringe benefit.
Il valore dei buoni benzina fino a 200 euro non concorrerebbe quindi al calcolo del limite di 258,23 euro, non incidendo sul superamento della soglia e sulla conseguente tassazione dell’importo di tutti i benefit ricevuti dal dipendente.

In altri termini, per il 2022, il dipendente potrebbe ricevere dall’impresa (su scelta della stessa) buoni benzina non imponibili fino a 200 euro, oltre ad usufruire di altri fringe benefit non tassati sino al limite “tradizionale” di 258,23 euro con la conseguenza che il plafond massimo per l’anno 2022 per l’acquisto di carburanti può essere innalzato a € 458,23.

Si ricorda che il costo sostenuto per l’acquisto dei buoni benzina rientrerebbe tra i costi deducibili per la società ai sensi dell’art. 95 del TUIR.