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Le nuove agevolazioni per il contenimento dei costi energetici

Con il “Decreto crisi Ucraina” (DL 21/2022) sono stati introdotti alcuni crediti d’imposta per le imprese a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l’acquisto di energia elettrica e di gas naturale.

CREDITO D’IMPOSTA AUMENTO COSTO ELETTRICITA’.

Si riconosce un credito d’imposta alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW.

Il credito d’imposta è pari al 12% della spesa sostenuta per l’acquisto (comprovato mediante le relative fatture) della componente energetica effettivamente utilizzata nel secondo trimestre dell’anno 2022, qualora il prezzo della componente energetica, calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2022 e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% rispetto al corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre 2019.

CREDITO D’IMPOSTA AUMENTO COSTO GAS NATURALE.

Si riconosce inoltre un credito d’imposta per l’acquisto di gas naturale pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas consumato (non per usi termoelettrici) nel secondo trimestre solare dell’anno 2022. Tale credito d’imposta spetta qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre del2019

Entrambi i citati crediti d’imposta non concorrono alla formazione del reddito e dell’IRAP e sono utilizzabili, entro il 31 dicembre 2022, esclusivamente in compensazione nel modello F24.

Viene inoltre consentito alle imprese beneficiarie delle agevolazioni in esame di cedere il credito d’imposta ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di “soggetti vigilati” (quali banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario e imprese di assicurazione).

In caso di cessione del credito d’imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità, rilasciato dai professionisti abilitati, relativo alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d’imposta.


Le disposizioni attuative, comprese quelle relative all’esercizio delle opzioni, sono demandate ad un apposito Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.