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Bonus Idrico

Il bonus idrico ha la finalità di favorire il risparmio di risorse idriche attraverso la sostituzione di: sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto oppure della rubinetteria, soffioni e colonne doccia con nuovi apparecchi a flussi d’acqua limitato. Si precisa che ad oggi non ci sono indicazioni su quando sarà operativa la piattaforma per fare la domanda.

Qual è l’importo del bonus idrico?

Il bonus idrico, finalizzato al risparmio delle risorse idriche, è riconosciuto nel limite massimo di mille euro per ciascun beneficiario, per le spese effettivamente sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021, per interventi di efficientamento idrico.

Chi può beneficiare dell’incentivo?

Il bonus idrico spetta alle persone fisiche maggiorenni residenti in Italia, titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale, o di diritti personali di godimento già registrati alla data di presentazione dell’istanza, su edifici esistenti, su parti di edifici esistenti o su singole unità immobiliari.

Per quanti immobili si può presentare la domanda?

La domanda si può presentare per un solo immobile, per una sola volta e da un solo cointestatario o titolare di diritto reale o personale di godimento. I bonus idrici sono emessi secondo l’ordine temporale di presentazione delle istanze, fino ad esaurimento delle risorse.

Quali sono le spese ammissibili?

Sono ammissibili spese per la fornitura e la posa in opera di vasi sanitari in ceramica con volume massimo di scarico uguale o inferiore a 6 litri e relativi sistemi di scarico, comprese le opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti. Ammissibile la fornitura e l’installazione di rubinetti e miscelatori per bagno e cucina, compresi i dispositivi per il controllo di flusso di acqua con portata uguale o inferiore a 6 litri al minuto, e di soffioni doccia e colonne doccia con valori di portata di acqua uguale o inferiore a 9 litri al minuto, comprese le eventuali opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti.

É cumulabile con altre agevolazioni fiscali?

Il bonus idrico è alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con altre agevolazioni di natura fiscale relative alla fornitura, posa in opera e installazione degli stessi beni.

Come si presenta la domanda?

L’istanza si presenta registrandosi sulla “Piattaforma bonus idrico”, accessibile, previa autenticazione, dal sito del ministero della Transizione ecologica. L’identità dei beneficiari, in relazione ai dati del nome, del cognome e del codice fiscale, è accertata attraverso Spid, o tramite Carta d’Identità elettronica.

All’atto della registrazione il beneficiario fornisce dichiarazioni sostitutive di autocertificazione: nome, cognome, codice fiscale del beneficiario; importo della spesa sostenuta, per cui si richiede il rimborso; quantità del bene e specifiche della posa in opera o installazione; specifiche tecniche, per ogni bene sostituito da apparecchi a limitazione di flusso d’acqua, oltre alla specifica della portata massima d’acqua (in l/min) del prodotto acquistato; identificativo catastale dell’immobile (comune, sezione, sezione urbana, foglio, particella, subalterno) per cui è stata presentata istanza di rimborso; dichiarazione di non avere fruito di altre agevolazioni fiscali per la fornitura, posa in opera e installazione dei medesimi beni; iban del conto corrente bancario/postale del beneficiario su cui accreditare il rimborso; indicazione del titolo giuridico per il quale si richiede il bonus (proprietario, cointestatario, locatario, usufruttuario ecc.); attestazione del richiedente se non proprietario o comproprietario degli estremi del contratto da cui trae titolo; attestazione di avvenuta comunicazione al cointestatario/proprietario, identificato con nome, cognome e codice fiscale,
della volontà di fruire del predetto bonus. All’istanza di rimborso è allegata copia della fattura elettronica o del documento commerciale in cui è riportato il codice fiscale di chi chiede il credito. Per i soggetti non tenuti ad emettere fattura elettronica, si considera valida anche l’emissione di una fattura o di un documento commerciale, attestante l’acquisto del bene, copia del versamento bancario o postale o mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del Dlgs 241/1997, n.241 (carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari o mediante altri sistemi di pagamento).

Le domande fino a che limite sono ammesse al rimborso?

Le istanze di rimborso, correttamente compilate e corredate dalla necessaria documentazione sono ammesse fino a esaurimento delle risorse finanziarie disponibili. Il bonus idrico ha una dotazione di 20 milioni di euro per il 2021. Il rimborso è escluso se la richiesta è incompleta di informazioni o degli allegati richiesti. L’erogazione dei bonus idrici è comunque subordinata alla effettiva disponibilità delle risorse finanziarie.