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Finanziamento dei controlli sanitari

Variazioni in merito alle modalità e alle quote di versamento della tariffa per le imprese di pertinenza dei SIAN (Servizi di Igiene Alimenti e Nutrizione).

A partire dal 01 GENNAIO 2022 le disposizioni del D.Lgs.194/08 non saranno più applicate e ci saranno delle variazioni in merito alle scadenze e alle modalità di calcolo delle quote di versamento della tariffa per il finanziamento dei controlli sanitari.

Le nuove disposizioni del D.Lgs.32/2021 prevedono, infatti, che sarà l’ASL (in quanto Autorità Competente Locale) a richiedere il relativo pagamento.

Ciò premesso, l’Asl stessa, sul proprio sito istituzionale, invita le Ditte interessate a non effettuare alcun versamento per il 2022 prima di ricevere le nuove comunicazioni in merito.

Le ditte soggette al pagamento dovrebbero pertanto ricevere una lettera con allegato modulo di autocertificazione, che dovrà essere debitamente compilato e rimandato entro il 31 gennaio 2022, con le informazioni riferite all’anno 2021.

Sulla base dei dati trasmessi, l’Asl applicherà la tariffa in base al livello di rischio assegnato all’anno in corso ed emetterà la richiesta di pagamento entro il 31 marzo 2022.

APPROFONDIMENTO

Finanziamento dei controlli ufficiali in materia di sicurezza alimentare. D.Lgs. n. 32 del 2 febbraio 2021.

Dal 1 gennaio 2022 sarà in vigore il Decreto Legislativo (D.Lgs.) 2 febbraio 2021, n. 32, che sostituisce il Decreto Legislativo 194/2008 e modifica le tariffe per il finanziamento dei controlli ufficiali sugli alimenti.

Per alcune tipologie produttive come macelli, impianti di sezionamento carni, ecc., la tariffa è stabilita in rapporto alla reale entità produttiva, mentre per altre tipologie, con attività prevalente all’ingrosso, sono previsti importi forfettari annuali che variano non più in base al quantitativo prodotto ma a seconda del livello di rischio (basso, medio o alto) calcolato per ciascun stabilimento dalla ASL, in qualità di Autorità Competente Locale (ACL) a seguito del controllo ufficiale.

La prevalenza dell’ingrosso rispetto al dettaglio deve essere calcolata in base al quantitativo prodotto/commercializzato/stoccato.

Come previsto dall’articolo 13 comma 3 del D.Lgs. 32/21, al fine del calcolo della tariffazione per l’anno 2022, la ditta dovrà inviare entro il mese di gennaio 2022 l’autodichiarazione debitamente compilata con le informazioni riferite all’anno 2021.

La dichiarazione, che deve essere compilata per ciascuno stabilimento/deposito con Autorizzazioni Sanitarie o DIA o Notifiche SCIA differenti, attivo sul territorio di questa ASL (es. Ditte con sedi operative diverse nello stesso Comune o in Comuni diversi ma con unica sede legale e/o depositi funzionalmente ma non materialmente connessi allo stabilimento), dovrà pervenire, unitamente alla copia del documento d’identità del dichiarante alla ASL, tramite PEC.

Sulla base dei dati trasmessi, la ASL applicherà la tariffa in base al livello di rischio assegnato, riferito all’anno in corso, ed emetterà la richiesta di pagamento entro il 31 marzo 2022.