Aumento dell’imposta di bollo

E’ stato disposto l’aumento dell’imposta di bollo dovuta in misura fissa determinandola, ove ne ricorrano i presupposti, in Euro 2,00 ed in Euro 16,00.

La L. 24.06.2013 n. 71, dispone l’aumento dell’imposta di bollo in misura fissa, a fronte del rifinanziamento della ricostruzione privata nei Comuni interessati dal sisma in Abruzzo. La suddetta maggiorazione decorrere dal 26.06.2013 ed interessa sia l’imposta di bollo stabilita in Euro 14,62 sia quella stabilita in Euro 1,81.

L’imposta di bollo fissata nella misura di Euro 14,62 è elevata ad Euro 16,00. Conseguentemente l’incremento tocca, tra l’altro, gli atti pubblici, le copie autentiche, le scritture private autenticate e non, istanze, memorie, ricorsi dirette agli organi dell’amministrazione dello Stato e/o enti pubblici nonchè l’imposta dovuta per la bollatura del libro giornale, del libro inventari e per la vidimazione dei libri sociali.

Gli atti perfezionati al 25.06.2013 non sono interessati dalla novità ancorchè presentati in data successiva ad un ufficio pubblico per la registrazione. In merito alla bollatura del libro giornale e/o del libro inventari, per i quali l’imposta deve essere assolta per blocchi di 100 pagine o frazioni, l’imposta fissa nella nuova misura dovrà essere corrisposta solo per i blocchi utilizzati a decorrere dal 26.06.2013; pertanto nulla in più è dovuto per i blocchi di 100 pagine che sono già utilizzati, anche solo in parte. Per la vidimazione dei libri sociali, dove l’imposta di bollo è stata assolta al momento della loro istituzione, è necessario effettuare l’integrazione dell’importo del bollo solo nel caso in cui il registro non sia stato utilizzato; qualora sullo stesso siano riportati verbali ante 26.06.2013 nulla è dovuto a titolo di integrazione dell’imposta di bollo.

Anche l’imposta di bollo stabilita nella misura fissa di Euro 1,81, è aumentata ad Euro 2,00. La variazione riguarda le fatture che contengono importi non assoggettati ad Iva, note, ricevute e quietanze di importo superiore ad Euro 77,47, nonché ricevute, lettere e ricevute di accreditamento e di altri documenti per somme inferiori ad Euro 129,11.

Tra le fatture interessate alla nuova imposta di bollo rientrano quelle emesse per operazioni esenti Iva ex art. 10 D.P.R. 633/72 (medici, taxisti, ….) e quelle emesse dai contribuenti rientranti nel regime dei “nuovi minimi“.

Per determinare l’entità dell’imposta è necessario far riferimento alla data di emissione della fattura indipendentemente dal momento di effettuazione dell’operazione. Il contribuente può continuare ad usare le “vecchie ” marche da bollo da Euro 1,81 e da Euro 14,62, purchè opportunamente integrate ogni qualvolta l’imposta si renda dovuta nelle nuove misure.