Dal 23 luglio scatta l’ aumento dell’aliquota Iva dal 4% al 5% sul basilico ed altre piante aromatiche

Dal 23 luglio scatta l’ aumento dell’aliquota Iva dal 4% al 5% sul basilico ed altre piante aromatiche . Lo prevede l’articolo 21 della legge 7 luglio 2016, n. 122 (legge europea 2015/2016), pubblicata sulla «Gazzetta Ufficiale» n. 158 dell’ 8 luglio 2016.
La legge modifica le aliquote Iva di alcuni prodotti alimentari. Viene soppresso il numero 12 bis della tabella A, parte II, allegata alDpr 633/72; i prodotti ivi previsti sono il basilico, rosmarino e salvia freschi destinati all’alimentazione i quali vengono inseriti al numero 1 bis della tabella A, parte II bis, per i quali è prevista la aliquota Iva del 5 per cento. Questa nuova tabella è stata inserita dalla legge di stabilità 2016 e finora riguardava soltanto i servizi socio sanitari prestati dalle cooperative sociali.
Contemporaneamente viene soppressa la voce n. 38 bis della Tabella A, parte III che prevedeva le piante allo stato vegetativo di basilico, rosmarino e salvia ed anche questi prodotti vengono inseriti nella tabella A, parte II bis con Iva 5%, mentre fino ad ora l’aliquota Iva era pari al 10 per cento. Infine viene inserito fra i prodotti con aliquota Iva al 5% anche l’origano in rametti o sgranato che sinora scontava l’Iva ordinaria del 22 per cento.
Quindi per le consegne effettuate aluglio questi prodotti scontano due aliquote Iva: ad esempio per il basilico, rosmarino e salvia, rispetto alle consegne effettuate fino al 22 luglio, si applica l’Iva del 4% ovvero del 10% per le piante; invece per le consegne effettuate dal 23 luglio si applica la nuova aliquota Iva del 5 per cento.
Ovviamente in caso di fattura anticipata, anche per effetto di avvenuti pagamenti, si applica l’aliquotaIva vigente al momento della emissione della fattura. Per le cessioni dibasilico, salvia e rosmarino, effettuate da imprenditori agricoli che adottano il regime speciale Iva di cui all’articolo 34 del Dpr 633/72, non cambia la percentuale di compensazione che rimane fissata al 4%; quindi applicando l’aliquota del 5% sulle cessioni, i produttori agricoli dovranno versare la differenza dell’Iva dell’1 per cento. I commercianti al minuto devono adeguare i registratori di cassa inserendo l’aliquota del 5 per cento. Inoltre, l’articolo 22 della legge europea aumenta l’aliquota Iva dal 4% al 10% sui preparati per risotti.
Si tratta di alcune preparazioni a base di riso, sottoposte a trattamenti ulteriori rispetto alla materia prima; siccome il riso in grani risulta in misura preponderante a quella degli altri ingredienti, l’agenzia delle Entrate con la risoluzione 72/2014 aveva interpretato che la aliquota Iva fosse quella del 4 per cento. Ora viene soppressa la voce doganale di riferimento (21.07.02) nella tabella A, parte II, voce n. 9 e quindi dal 23 luglio si applica l’aliquota Iva del 10% rientrando nella voce 80 della tabella parte III «preparazioni alimentari non nominate, né comprese altrove».