Spese funebri: invio entro il 28 febbraio 2016 dei dati all’Agenzia delle entrate

Entro il 28 febbraio p.v. (termine prorogato al 29 febbraio in quanto il 28 cade di domenica) le Agenzie di onoranze funebri devono trasmettere all’Agenzia delle entrate i dati delle fatture per spese funebri detraibili ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lettera d) del TUIR.

Il decreto prevede la comunicazione dei seguenti dati:

  • l’ammontare delle spese funebri sostenute in dipendenza della morte di persone nell’anno precedente, con riferimento a ciascun decesso;
  • l’indicazione dei dati del soggetto deceduto e dei soggetti intestatari del documento fiscale.

L’Agenzia delle entrate ha anticipato – in bozza – a dicembre, in attesa della pubblicazione del decreto ministeriale, sul proprio sito le specifiche tecniche relative all’adempimento in parola anche al fine di permettere alle software house la realizzazione dei programmi per l’invio.

Si evidenzia che dalle bozze di tracciato risulta obbligatoria la trasmissione dei seguenti dati:

  • codice fiscale del defunto: solo per le spese funebri sostenute a decorrere dal 2016 (si raccomanda di tenere memoria dei codici fiscali dei defunti magari indicandoli direttamente in fattura); per quelle relative al 2015 va indicato, in luogo del codice fiscale, un “identificativo evento” che può essere “una stringa composta esclusivamente da caratteri alfabetici maiuscoli e numeri”. Al riguardo si precisa che l’identificativo dell’evento può essere rappresentato anche da una semplice numerazione progressiva degli stessi (1, 2, 3 ecc….).;
  • per ogni evento funebre l’ammontare globale della spesa;

poi, per ogni evento funebre:

  • il codice fiscale del soggetto (o dei soggetti) che ha (hanno) sostenuto la spesa globale dell’evento;
  • la quota parte di spesa sostenuta da ogni soggetto che ha concorso al pagamento dell’evento funebre.

In pratica, se è stata emessa un’unica fattura, intestata ad un solo soggetto, in relazione all’evento, il dato relativo all’ammontare globale di spesa coincide con la quota parte di spesa sostenuta dal soggetto per il quale viene indicato il codice fiscale.

Se sono state emesse due o più fatture in relazione al medesimo evento funebre, l’importo globale della spesa indicato nel campo “Ammontare complessivo delle spese funebri”, va poi ripartito in capo a ciascun intestatario delle fatture relative al medesimo evento, specificando, per ognuno degli intestatari, il codice fiscale e l’ammontare della spesa sostenuta.

In presenza di fatture cointestate a più soggetti, per il medesimo evento funebre, l’importo di spesa da indicare in relazione a ciascun soggetto sarà pari all’ammontare globale della stessa diviso il numero dei cointestatari purchè dalla fattura non risulti una diversa ripartizione dell’onereL

L’Ufficio Tributario Provinciale della Confartigianato è a disposizione per i necessari chiarimenti.
Tel. 0171.451111 – e-mail: fiscale@confartcn.com