Responsabilità solidale negli appalti

Con la recente conversione del Decreto del Fare (D.L n. 69 convertito in legge n. 98/2013) la responsabilità solidale dell’appaltatore nei confronti dei subappaltatori:

  • viene limitata alle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente (nei limiti dell’ammontare del corrispettivo dovuto e con esclusione delle sanzioni);
  • viene soppresso qualsiasi riferimento al versamento dell’Iva.

Nessuna modifica interviene in relazione al committente: non si applica la responsabilità solidale, ma è obbligato a effettuare i controlli a pena di sanzione da €. 5.000 ad €. 200.000.

Sul punto, si rammenta che la responsabilità solidale è applicabile ai soli contratti di appalti (e relativi subappalti) di opere, forniture o servizi anche al di fuori del comparto edile.

NON è applicabile ai contratti d’opera e di vendita e alle stazioni appaltanti.

Tuttavia, la responsabilità dell’appaltatore (e la sanzione in capo al committente) viene meno:

  • in presenza di verifica degli adempimenti da parte dei subappaltatori (o appaltatore principale)
  • acquisendo la necessaria documentazione, che può consistere nella asseverazione di un professionista abilitato o autocertificazione del subappaltatore (o dell’appaltatore principale). 

Nota: il documento unico di regolarità tributaria (cd. “DURT”), introdotto nell’iter di conversione del Decreto, è stato soppresso dalla versione definitiva della legge di conversione.