Responsabilità solidale del committente dell’appaltatore – esempio di autocertificazione

L’art. 13-ter del D.L. 22.06.2012, n. 83 prevede la responsabilità dell’appaltatore e del committente per il versamento all’Erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dell’IVA dovuta dal subappaltatore e dall’appaltatore, in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del contratto.

Con il D.L. 69/2013 è stato abrogato il regime di responsabilità solidale negli appalti con riferimento all’IVA.

Quindi, per i nuovi appalti la responsabilità solidale dell’appaltatore è limitata ai versamenti all’Erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente che il subappaltatore deve eseguire. Conseguentemente, anche la documentazione o la certificazione che deve acquisire l’appaltatore per escludere tale responsabilità è circoscritta all’ambito delle ritenute e non più anche a quello dell’IVA.

Il D.L. 76/2013 ha ampliato inoltre il regime della responsabilità solidale negli appalti e subappalti previsto dall’art. 29, c. 2, del D. Lgs. 276/2003, per quanto concerne i trattamenti retributivi e contributivi dei lavoratori subordinati e di altre forme contrattuali (quali, ad esempio, Co.co.co e associati in partecipazione) anche agli obblighi nei confronti di lavoratori autonomi.

La responsabilità solidale viene meno se l’appaltatore verifica che i versamenti, già scaduti, sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore, acquisendo la relativa documentazione. Questo deve avvenire prima del pagamento corrispettivo al subappaltatore.

L’attestazione dell’avvenuto adempimento dei suddetti obblighi di versamento può essere rilasciata anche attraverso un’asseverazione di un soggetto iscritto all’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o dei consulenti del lavoro.

In alternativa all’asseverazione, è valida anche una dichiarazione sostitutiva con cui l’appaltatore/subappaltatore attesta l’avvenuto adempimento degli obblighi.

Ricordando che la responsabilità prevede un limite di 2 anni dalla cessazione dell’appalto, alleghiamo un esempio di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà.

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