Nuovo Regolamento Europeo sui Prodotti da Costruzione (CPR)

Dal 1° luglio 2013 è entrato in vigore il nuovo Regolamento Europeo n. 305/2011 riguardante la commercializzazione dei prodotti da costruzione abrogando così la vecchia direttiva 89/106/CEE.

La Commissione Europea ha ritenuto necessario, dopo oltre vent’anni, procedere ad un riordino della corposa disciplina e ad un aggiornamento di alcuni concetti fondamentali, tenendo inoltre conto delle innovazioni tecniche che sono intervenute nel corso di così tanti anni e delle mutazioni fisiologiche del mercato.

Il riordino si è reso necessario al fine di una più chiara interpretazione delle norme emanate negli anni e per unificarne l’applicazione mentre l’aggiornamento è dovuto alla necessità di adeguare lo strumento legislativo alla realtà del mercato dando una più chiara collocazione ai soggetti interessati e facendo si che la sua applicazione non comporti, soprattutto per le imprese di piccole dimensioni, un eccessivo incremento dei costi.

E’ stato così emanato il regolamento in questione che, a differenza di una direttiva, non necessita di recepimento da parte degli Stati membri, diventando così immediatamente obbligatoria come Legge Nazionale in tutti i Paesi dell’Unione senza trasposizioni o modifiche. Ciò assicurerà un’applicazione uniforme delle disposizioni in tutta la Comunità Europea impedendo differenziazioni non auspicabili tra i vari Stati.

Si riportano le novità di maggior interesse per le imprese.

Innanzitutto il nuovo regolamento introduce, per le opere da costruzione, un nuovo Requisito di base che si aggiunge ai sei già citati dalla vecchia direttiva: l’uso sostenibile delle risorse naturali che consente agli Stati membri di prevedere disposizioni che permettano alle opere di essere progettate, costruite e demolite in modo da assicurare la sostenibilità dell’uso delle risorse naturali in termini di:

  • riutilizzo o riciclabilità di opere, materiali e loro parti dopo la demolizione
  • durabilità delle opere
  • impiego nelle opere di materie prime e secondarie compatibili con l’ambiente

Rispetto alla vecchia direttiva il nuovo regolamento definisce più chiaramente il prodotto da costruzione come “qualsiasi prodotto o kit fabbricato ed immesso sul mercato per essere incorporato in modo permanente in opere da costruzione o in parti di esse in modo che lo smantellamento del prodotto alteri la prestazione delle opere da costruzione rispetto ai requisiti base delle opere stesse” mentre per kit si intende “un prodotto immesso sul mercato da un singolo fabbricante come insieme di due componenti distinti che debbono essere assemblati per essere installati nelle opere da costruzione”.

Altre due importanti definizioni riguardano la messa a disposizione sul mercato ossia “la fornitura a titolo oneroso o gratuito di un prodotto da costruzione perché sia distribuito o usato sul mercato dell’Unione nel corso di un’attività commerciale” e la immissione sul mercato, ossia “la prima messa a disposizione di un prodotto da costruzione sul mercato dell’Unione”.

Un importante aspetto è rappresentato dal passaggio dalla dichiarazione di conformità contenuta nella vecchia direttiva alla dichiarazione di prestazione richiesta dal nuovo regolamento; viene previsto che in occasione dell’immissione sul mercato di un prodotto questo sia corredato dalla dichiarazione di prestazione (obbligo non previsto in precedenza per la dichiarazione di conformità).

Nel caso di fornitura allo stesso utilizzatore di un lotto di prodotti similari sarà sufficiente una singola dichiarazione.

La dichiarazione di prestazione, indubbiamente più esaustiva rispetto alla dichiarazione di conformità, deve contenere le seguenti informazioni:

  • identificazione del prodotto-tipo per il quale la dichiarazione è stata redatta (numero di tipo, lotto o serie o qualsiasi altro elemento che ne consente l’identificazione)
  • nome, denominazione commerciale o marchio registrato del fabbricante
  • sistema di valutazione utilizzato (1+, 1, 2+, 3, 4)
  • riferimento datato alla norma armonizzata di riferimento o alla valutazione tecnica europea utilizzata
  • descrizione dell’uso o degli usi previsti per il prodotto conformemente alla norma armonizzata
  • caratteristiche essenziali e prestazioni previsti dalla norma armonizzata; laddove non esista obbligo di dichiarare una prestazione nello Stato nel quale viene commercializzato il prodotto, si può apporre la dicitura NPD (nessuna prestazione dichiarata) secondo il modello previsto nell’allegato 3 al decreto.

Vengono fissati i principi generali, l’uso e le condizioni della marcatura CE che nel nuovo regolamento assume un significato chiaro ma nettamente diverso da quello che aveva nella vecchia direttiva: infatti non attesta più la conformità del prodotto a una specifica tecnica, rappresenta invece la conclusione di un iter armonizzato attraverso il quale si valuta, si accerta, si garantisce – mediante procedure di prova o di calcolo e di controllo della produzione – ed infine si dichiara la prestazione di un prodotto da costruzione.

Il concetto cardine di questo regolamento è, quindi, il nuovo significato della marcatura, che si supporta con la succitata “dichiarazione di prestazione” senza la quale non si può apporre la marcatura CE; quindi la marcatura CE è conseguente alla dichiarazione di prestazione e con questa deve coesistere.

Ma in proposito il nuovo regolamento è importante perché fissa, i casi in cui un prodotto risulta esentato dalla redazione della dichiarazione di prestazione e quindi, di conseguenza, anche dalla marcatura CE; essi sono:

  • prodotto fabbricato in unico esemplare o su specifica del committente in un processo non in serie a seguito di una specifica ordinazione ed installato in una specifica opera da costruzione da parte di un fabbricante, che è responsabile della sicurezza e dell’incorporazione del prodotto nell’opera
  • prodotto fabbricato in cantiere per essere incorporato nella relativa opera da costruzione
  • prodotto fabbricato con metodi tradizionali mediante processo non industriale per il restauro di opere protette come parte di un patrimonio tutelato o in quanto aventi particolare valore architettonico o storico.

Il nuovo regolamento introduce regole precise, valide legalmente, per i prodotti non seriali ed include in maniera chiara anche quei prodotti destinati a stabili storici.

Sono state definite in modo “certo” i principali attori nel sistema di certificazione e cioè il fabbricante, l’importatore, il distributore ed il mandatario definendo per ognuno compiti e responsabilità. 

Si deve evidenziare che, ai sensi dell’articolo 15, qualora un distributore o un importatore immettano sul mercato un prodotto a proprio marchio o denominazione commerciale e/o apportino modifiche tali da variarne la prestazione essi si configurano come fabbricanti.

Fondamentali, in particolare per le piccole imprese, sono le procedure semplificate per accedere alla marcatura CE. 

Possono essere così riassunte:

  • qualora il prodotto immesso sul mercato da un fabbricante corrisponda a quello di un altro fabbricante già in precedenza testato e, qualora il fabbricante che ha sostenuto le prove autorizzi l’utilizzo dei risultati da lui ottenuti, il prodotto potrà venire immesso sul mercato dichiarando le prestazioni ottenute dal secondo fabbricante (strumento noto come “shared ITT results” fino ad oggi non ufficialmente utilizzabile perché non previsto da alcuna norma armonizzata);
  • qualora il prodotto immesso sul mercato sia un insieme di componenti che il fabbricante assembla in base alle istruzioni di un soggetto terzo qualora tale soggetto abbia sostenuto le prove relative all’assemblato finale e autorizzi l’utilizzo dei risultati da lui ottenuti, il prodotto potrà venire immesso sul mercato dichiarando le prestazioni ottenute dal soggetto terzo (strumento noto come “cascading”);
  • le microimprese (definite nella Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003 come quelle aziende che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro) possono decidere di trattare i prodotti ai quali si applica il sistema di valutazione 3 con le procedure previste per il sistema 4 (sistema di attestazione più semplice che non prevede l’intervento dell’Organismo Notificato);
  • le microimprese, per i soli prodotti ai quali sono applicabili i sistemi 3 o 4, possono determinare le caratteristiche prestazionali mediante metodi diversi da quelli
  • per quanto riguarda i prodotti realizzati in unico esemplare o su specifica del committente in un processo non in serie, è possibile sostituire la valutazione di prestazione con una documentazione tecnica specifica che dimostri la conformità del prodotto; in caso però che i suddetti prodotti rientrino nei sistemi di attestazione 1+ o 1 (prodotti ad alto impatto su sicurezza e salute come ad esempio porte su vie di fuga) la documentazione dovrà essere verificata da un organismo notificato.

In conclusione, il nuovo regolamento pur non stravolgendo il quadro normativo delineato dalla vecchia direttiva assicura una necessaria uniformità delle disposizioni ed una maggiore chiarezza esplicativa (che compensano una dichiarazione di prestazione effettivamente un po’ più complessa ed articolata rispetto alla precedente) oltre ad avere più chiaramente delineato la catena delle responsabilità ed aver rinnovato il richiamo alla sorveglianza del mercato da parte degli Stati Membri. 

Preme ancora sottolineare il riconoscimento della specificità delle microimprese e l’introduzione di specifiche deroghe in caso di prodotti unici e/o fabbricati in cantiere e/o destinati a stabili storici.

Viene inoltre regolamentato il passaggio da Direttiva 89/106/CEE a nuovo regolamento con regole che pur non richiedendo la ripetizione delle prove per i prodotti già marcati (salvo casi eccezionali) prevedono un adeguamento della documentazione del prodotto al nuovo Regolamento e che varia secondo il sistema di certificazione.

Il nuovo regolamento sembra però rappresentare, ad oggi, il quadro legislativo più avanzato per i prodotti da costruzione rispetto ad una vecchia direttiva palesemente non più adeguata al mercato attuale.