_Tutte le notizie

INPS: slitta al 20 agosto 2021 la prima rata di artigiani e commercianti

L’INPS, in base alle disposizioni dettate dalla legge di Bilancio 2021, ha previsto il differimento, per gli artigiani e commercianti, al prossimo 20 agosto, del termine per il versamento della prima rata dei contributi avente scadenza originaria il 17 maggio 2021.

A seguito dell’emergenza sanitaria Covid-19, è stato infatti introdotto l’esonero parziale della contribuzione previdenziale e assistenziale dovuta dai lavoratori autonomi e dai liberi professionisti iscritti alle gestioni autonome speciali dell’INPS e alle casse previdenziali professionali autonome.
In quali casi e a quali condizioni ?

Quando si applica l’esonero

L’esonero contributivo è previsto in misura parziale, con un tetto massimo pari a 3.000 euro, e spetta a lavoratori autonomi e imprenditori iscritti alla relativa gestione speciale dell’INPS o alla gestione separata, oltre agli iscritti alle Casse di previdenza dei professionisti.

La platea degli ammessi all’esonero contributivo include i lavoratori iscritti alla gestione artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri nonché i titolari di reddito di lavoro autonomo, non occasionale, iscritti alla gestione separata INPS, inclusi lavoratori soci e componenti di studi associati.

Per gli iscritti alle gestioni INPS che abbiano avviato l’attività entro il 2019, i requisiti di accesso all’esonero consistono in un calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33% rispetto al 2019 e in un reddito complessivo di lavoro (o comunque derivante dall’attività che soggetta a contribuzione della gestione Inps) nel 2019 non superiore a 50.000 euro.

I limiti reddituali non sono applicabili a coloro che hanno avviato l’attività nel 2020.

E’ inoltre richiesta l’assenza di rapporti di lavoro subordinato e di trattamenti pensionistici diretti (escluso l’assegno ordinario di invalidità), fermo restando che l’esonero può essere richiesto a una sola gestione e riguarda i soli contributi previdenziali di competenza e dovuti per il 2021, escludendo qualsiasi contribuzione integrativa e premi dovuti a INAIL.

E’ necessario anche il possesso di un DURC regolare in corso di validità.

L’eventuale contribuzione già versata ma oggetto di esonero, può essere richiesta a compensazione o a rimborso.

L’accredito della contribuzione oggetto di esonero sulla posizione previdenziale del soggetto interessato è subordinato all’integrale pagamento della quota parte di contribuzione obbligatoria non oggetto di esonero.

Soggetti iscritti alle gestioni speciali

I lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali (artigiani e commercianti) applicano l’esonero alla contribuzione di competenza 2021, al netto di qualsiasi altra agevolazione contributiva, per un totale dato dalla somma dell’importo dei contributi esonerabili per ciascun lavoratore, collaboratore o familiare coadiutore applicando per ciascuno il massimale di 3.000 euro, parametrato ai mesi di attività del singolo lavoratore per le sole rate contributive di competenza del 2021.

L’esonero, per artigiani e commercianti, riguarda i soli contributi fissi, con riferimento alle tre rate di contribuzione minima dovute nelle scadenze di maggio, agosto e novembre.

Professionisti iscritti alla Gestione separata

Per i liberi professionisti iscritti alla gestione separata sono esonerabili gli acconti del 2021 da saldare entro il 31 dicembre2021.

In caso di contributi esonerabili e già saldati è garantito il rimborso, anche tramite compensazione, dell’eventuale saldo eccedente la quota ancora esonerabile.

Gli assicurati presso INPS che richiedano l’esonero devono risultare regolari nei versamenti contributivi ed avere saldato la quota di contribuzione non oggetto di esonero.

Presentazione delle domande

L’INPS, si legge nel decreto attuativo, predisporrà il modello di domanda che i contribuenti dovranno presentare entro il 31 luglio, a pena di decadenza. In seno alla domanda il soggetto istante dovrà dichiarare di:

  • la non titolarità di un rapporto di lavoro subordinato o di una prestazione di pensione diretta, per il periodo oggetto di esonero;
  • l’unicità della domanda presentata (l’esonero può essere richiesto a un solo ente previdenziale e per una sola forma di previdenza obbligatoria);
  • il rispetto del limite reddituale pari a 50.000 euro per il2019;
  • il calo di fatturato pari almeno al 33% tra 2020 e2019;
  • la regolarità nei versamenti alla contribuzione previdenziale obbligatoria;
  • il rispetto del limite previsto per gli aiuti di stato (de minimis), in base al Quadro temporaneo previsto per la durata dell’emergenza sanitaria Covid-19.

Si segnala che l’applicazione dell’esonero è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.

Per informazioni contattare gli Uffici della Confartigianato.