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Inchiostro per tatuaggi e trucco permanente cosa cambia dal 4 gennaio 2022 per le imprese del settore

Il 4 gennaio 2022 entreranno in vigore le nuove norme introdotte dal Regolamento (UE) 2020/2081  con riferimento alle sostanze contenute negli inchiostri per tatuaggi o trucco permanente. Da tale data, pertanto, gli operatori dovranno 

perentoriamente attenersi ai divieti e limitazioni di utilizzo imposti dal provvedimento.

Il tatuaggio/trucco permanente potrà essere effettuato solo ed esclusivamente utilizzando inchiostri rispondenti al nuovo Regolamento (salve le deroghe temporanee per blu e verde): gli operatori del comparto, quindi, PRIMA dell’inoculazione dei pigmenti dovranno accertarsi che le sostanze utilizzate rispettino le limitazioni in questione.

Per fare questo si suggerisce di richiedere al produttore/fornitore una “dichiarazione di rispondenza ai limiti di cui all’allegato XVII del Reg. CE n. 1907/2006, come modificato dal Reg. UE n. 2081/2020”.

Si ritiene, a tutela dell’attività effettuata, che copia della suddetta dichiarazione sia sottoposta al cliente, che la sottoscriverà per presa visione. Si suggerisce altresì di rilasciarne copia.

La Commissione europea, a seguito della emanazione di tale Regolamento di modifica della normativa REACH (Reg. CE n. 1907/2006) ha infatti stabilito che verrà limitato l’uso di oltre 4 000 sostanze chimiche negli inchiostri per tatuaggi e nel trucco permanente, in quanto ritenute pericolose per la salute umana. La restrizione introduce limiti massimi di concentrazione per singole sostanze o gruppi di sostanze utilizzate negli inchiostri per tatuaggi o nel trucco permanente.

Esempi di sostanze chimiche sono particolari sostanze coloranti azoiche, ammine aromatiche cancerogene, idrocarburi policiclici aromatici (IPA), metalli e metanolo.

Non vi è quindi alcun “divieto assoluto” di effettuare tatuaggio o trucco permanente a colori ma viene prevista, invece, l’introduzione di un divieto all’uso di sostanze coloranti in termini di limiti di concentrazione.

Questi nuovi limiti, come anzidetto, entrano in vigore nei paesi UE/SEE (Unione europea + Spazio economico europeo) a partire dal 4 gennaio 2022 tranne nel caso di “Pigment Blue 15:3” e “Pigment Green 7”  per i quali la Commissione europea e gli Stati membri dell’UE hanno concordato un periodo di transizione di 24 mesi, entrando in vigore quindi a partire dal 4 gennaio 2023.

(Ciò non perché tali colorazioni risultino essere esenti dalle sostanze ritenute pericolose per la salute umana ma perché tali gradazioni pare risultino – ancora – di difficile sostituzione con sostanze innocue per l’organismo).

Al fine di fare ordine rispetto alle tante ma spesso parziali o fuorvianti notizie diffuse in questi giorni da stampa e media, Confartigianato ha pertanto elaborato un vademecum di semplice e immediata consultazione.

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