Etichettatura dei prodotti alimentari: sintesi delle principali nuove regole

PREMESSA

Il Regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, pubblicato in data 22 novembre 2011 ed entrato in vigore il 13 dicembre 2011, ha trovato applicazione a decorrere dal 13 dicembre 2014 per le disposizioni in materia di etichettatura, presentazione e pubblicità degli alimenti mentre troverà applicazione dal 13 dicembre 2016, per quanto riguarda le disposizioni sull’etichettatura nutrizionale.

Esso si applica:

  • agli operatori del settore alimentare
  • in tutte le fasi della catena alimentare
  • a tutti gli alimenti destinati al consumatore finale, compresi quelli forniti dalle collettività e a quelli destinati alla fornitura delle collettività.

Il principio essenziale è che né l’etichettatura, né la presentazione dei prodotti alimentari, né la pubblicità di tali prodotti:

  • deve indurre il consumatore in errore sulle caratteristiche, le proprietà o gli effetti;
  • deve attribuire a un prodotto alimentare la proprietà di prevenire, trattare o guarire una malattia umana
    e le informazioni sugli alimenti devono essere precise, chiare e facilmente comprensibili per il consumatore.

LA SITUAZIONE LEGISLATIVA

Con il Regolamento 1169/2011 è stato operato un complesso riassetto della normativa previgente e vengono consolidate in un unico testo le precedenti norme di carattere generale sulla pubblicità, sull’etichettatura, sull’indicazione degli allergeni e sull’etichettatura nutrizionale.

A partire dal 13 dicembre 2014 sono infatti state abrogate sei direttive ed un regolamento, nonché modificati il regolamento (CE) n. 1924/2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari ed il regolamento (CE) n. 1925/2006, sull’aggiunta di vitamine e minerali e di talune altre sostanze agli alimenti.

A seguito del riordino della normativa comunitaria in materia di etichettatura, perdono inoltre efficacia la maggior parte delle disposizioni nazionali contenute nella norma quadro italiana (il Decreto legislativo n. 109 del 27 gennaio 1992), in quanto ai sensi dell’articolo 38 del Regolamento “…gli Stati membri non possono adottare né mantenere disposizioni nazionali nella materie espressamente armonizzate dal regolamento, salvo se il diritto dell’Unione lo autorizza”.

Possono invece essere mantenute e aggiornate, previa notifica alla Commissione europea, le disposizioni del D.Lgs. n. 109/1992 non armonizzate dal Regolamento o che rientrano nelle materie la cui disciplina è stata espressamente demandata agli Stati membri.

Al riguardo, è in corso l’emanazione di un DPCM che aggiornerà le disposizioni del Decreto legislativo 109/1992 fornendo anche ulteriori specifiche circa i prodotti “sfusi” e le modalità di gestione degli stessi con l’utilizzo del cartello unico degli ingredienti.

Per quello che attiene invece l’impianto sanzionatorio, è di prossima pubblicazione una circolare, cui farà seguito l’emanazione di un Decreto legislativo relativo alle disposizioni nazionali sanzionatorie per la violazione delle prescrizioni contenute nel regolamento (UE) n. 1169/2011.

SINTESI DELLE PRINCIPALI NOVITA’ DEL REGOLAMENTO

a) leggibilità delle informazioni obbligatorie: al fine di migliorare la leggibilità delle informazioni fornite nelle etichette, viene stabilita una dimensione minima dei caratteri per le informazioni obbligatorie, fissata in 1,2 mm (eccetto imballaggi o contenitori la cui superficie maggiore è < 80 cm2 la dimensione dei caratteri è pari o superiore a 0,9 mm);

b) soggetto responsabile: viene individuato l’operatore responsabile della presenza e della correttezza delle informazioni sugli alimenti, cioè l’operatore con il cui nome o ragione sociale il prodotto è commercializzato, o, se tale operatore non è stabilito nell’Unione, l’importatore nel mercato dell’Unione;

c) modalità di indicazione degli allergeni [elencati nell’allegato II del Reg. (UE) 1169/2011]:

qualsiasi ingrediente o coadiuvante che provochi allergie o intolleranze deve figurare nell’elenco degli ingredienti con un riferimento chiaro alla denominazione della sostanza definita come allergene. Inoltre l’allergene deve essere evidenziato attraverso un tipo di carattere chiaramente distinto dagli altri, per dimensioni, stile o colore di sfondo;

d) prodotti alimentari non preimballati (sfusi) : anche per i prodotti alimentari venduti nel commercio al dettaglio e nei punti di ristoro collettivo occorre riportare le indicazioni sugli ingredienti allergenici;

e) acquisti online: qualora il prodotto alimentare sia venduto a distanza, la maggior parte delle informazioni obbligatorie sull’etichetta deve essere fornita prima dell’acquisto;

f) etichetta nutrizionale: sarà obbligatoria a partire dal 13 dicembre 2016, ma può essere anticipata volontariamente. La dichiarazione obbligatoria riguarda il contenuto calorico (energia), i grassi, i grassi saturi, i carboidrati con specifico riferimento agli zuccheri e il sale, espressi come quantità per 100g o per 100 ml o per porzione nel campo visivo principale (parte anteriore dell’imballaggio) mentre gli elementi nutritivi di un elenco determinato possono essere dichiarati volontariamente;

g) indicazione di origine: obbligatoria, a partire dal prossimo aprile 2015 per le carni fresche suine, ovine, caprine e di volatili;

h) oli e grassi utilizzati: l’indicazione “oli vegetali” o “grassi vegetali” viene superata in quanto tra gli ingredienti si dovrà specificare quale tipo di olio o di grasso è stato utilizzato;

i) altre prescrizioni: per prodotti scongelati, tagli di carne o pesce combinati ed ingredienti sostitutivi

j) nanomateriali : la lista di eventuali nanomateriali impiegati va inserita fra gli ingredienti ;

PRODOTTI ALIMENTARI NON PREIMBALLATI (SFUSI)

In riferimento al succitato punto d), tenendo ben presente che la norma si prefigge di tutelare la salute del consumatore,

  • l’operatore del settore alimentare deve dare la corretta informazione sulla presenza di allergeni al consumatore finale
  • e quest’ultimo deve ricevere le corrette informazioni prima di acquistare i prodotti, così da poter effettuare scelte consapevoli

si ritiene utile riportare di seguito alcune indicazioni cautelative da fornire alle imprese interessate:

  • consigliare di apporre un cartello nel locale di vendita, ben visibile, con scritta una frase tipo:
    “Per la presenza di allergeni nei nostri prodotti si rimanda alla consultazione del libro degli ingredienti” (comunemente chiamato cartello unico)
  • evidenziare su tale libro, all’ interno dell’ elenco degli ingredienti, l’eventuale presenza di allergeni.
    Le modalità di evidenziazione specificate nel Regolamento presuppongono quanto segue:
    “la denominazione delle sostanze che provocano allergie e intolleranze è evidenziata attraverso un tipo di carattere chiaramente distinto dagli altri ingredienti elencati, per esempio per dimensioni, stile o colore di sfondo”
  • ricordare che tali informazioni siano fornite per iscritto, in quanto unica forma dimostrabile.