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DPCM 10 aprile 2020 – Misure restrittive fino al 3 maggio con qualche apertura

Le misure restrittive attualmente in atto e inizialmente previste fino al 13 aprile sono state prorogate dal DPCM 10 aprile fino al 3 maggio.

Sul fronte degli spostamenti personali non sembrano esserci novità: restano consentiti solo se motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o motivi di salute.

Vige il divieto di assembramento e quello di accesso ai parchi e giardini pubblici.

Sul fronte delle attività produttive, come previsto nell’art. 2 del DPCM 10 aprile, sull’intero territorio nazionale sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicato nell’allegato 3.

Nell’allegato 3 vengono inserite tra le attività produttive la silvicoltura e l’industria del legno (Codice ATECO 16).

Sarà consentita anche l’apertura di cartolerie, librerie e negozi di vestiti per bambini e neonati.

Rimangono aperti gli esercizi commerciali già autorizzati in forza del precedente DPCM 11.03.2020 di cui agli allegati 1 e 2 tra cui le lavanderie, tintorie, i servizi di pompe funebri ed attività connesse.

Restano sempre consentite, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva, anche le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all’allegato 3. Nella comunicazione alla Prefettura dovranno essere indicate specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite. Il Prefetto, sentito il Presidente della Regione interessata, può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni. Fino all’adozione dei provvedimenti di sospensione dell’attività, l’attività è legalmente esercitata sulla base della comunicazione resa.

Resta altresì consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l’emergenza.

Per le attività produttive è ammesso, previa comunicazione al Prefetto, l’accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti nonché attività di pulizia e sanificazione.

È consentita, previa comunicazione al Prefetto, la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture.

Le disposizioni del Decreto prendono validità dal 14 aprile fino al 3 maggio 2020.

Per ulteriori informazioni potete contattare gli Uffici della Confartigianato Cuneo – tel. 0171 451111.


Aggiornamento

Pubblicato sul sito della Prefettura di Cuneo i documenti relativi a

Comunicazioni ai sensi del D.P.C.M. 10 aprile 2020, art. 2 commi 3, 6 e 7

E’ stato pubblicata sul sito web della Prefettura di Cuneo la Modulistica relativa al D.P.C.M. 10 aprile 2020: ulteriori disposizioni applicabili sull’interno territorio nazionale efficaci dal 14 aprile 2020 al 3 maggio 2020.

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