In sostituzione della proroga di super-ammortamenti e iper-ammortamenti, per il 2020 è previsto un nuovo credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali (art.1 co. 184 – 197 della L. 160/2019).
Possono beneficiare dell’agevolazione le imprese, a prescindere dalla forma e dalla natura giuridica, dalla dimensione, nonché dal regime di determinazione del reddito.
La fruizione del beneficio spettante è subordinata alle seguenti condizioni:
- rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore;
- corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori;
- l’impresa non deve essere destinataria di sanzioni interdittive dovute per illeciti amministrativi come la sospensione o la revoca delle autorizzazioni (l’elenco delle sanzioni sono elencate dall’art. 9 co. 2 del DLgs. 231/2000);
- l’impresa non deve trovarsi in procedure concorsuali.
La nuova agevolazione (a differenza di super e iper-ammortamenti) opera anche nei confronti dei soggetti che determinano il reddito con criteri forfetari o con l’applicazione di regimi d’imposta sostitutivi.
Sono previste, in sostanza, tre tipologie di investimenti agevolabili:
- beni materiali strumentali nuovi “ordinari” (vale a dire quelli che erano oggetto dei super-ammortamenti);
- beni materiali di cui all’Allegato A alla L. 232/2016 (vale a dire quelli che erano oggetto degli iper-ammortamenti);
- beni immateriali di cui all’Allegato B alla L. 232/2016 (vale a dire quelli che erano oggetto della maggiorazione correlata agli iper-ammortamenti).
I beni devono essere destinati a strutture produttive situate nel territorio dello Stato.
Sono esclusi dall’agevolazione:
- i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all’art. 164 comma 1 del TUIR (ovvero veicoli per cui è prevista la deducibilità parziale);
- i beni per i quali il DM 31.12.1988 (tabella dei coefficienti di ammortamento) stabilisce aliquote inferiori al 6,5%;
- i fabbricati e le costruzioni.
Sono agevolabili i suddetti investimenti effettuati dall’1.1.2020 al 31.12.2020
L’agevolazione spetta altresì per gli investimenti effettuati entro il 30.6.2021 a condizione che entro la data del 31.12.2020:
- il relativo ordine risulti accettato dal venditore;
- e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
Il credito d’imposta viene riconosciuto in misura differenziata in relazione alla tipologia di investimenti.
Credito d’imposta “generale”
Per gli investimenti aventi a oggetto beni materiali strumentali nuovi, diversi da quelli “4.0”, il credito d’imposta “generale” è riconosciuto (alle imprese e agli esercenti arti e professioni):
- nella misura del 6% del costo;
- nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro.
Credito per investimenti in beni materiali “4.0”
Per gli investimenti aventi a oggetto beni compresi nell’Allegato A alla L. 232/2016, il credito d’imposta è riconosciuto (solo alle imprese) nella misura del:
- 40% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 20% per gli investimenti tra 2,5 e 10 milioni di euro.
Credito per investimenti in beni immateriali “4.0”
Per gli investimenti relativi a beni immateriali compresi nell’Allegato B alla L. 232/2016, il credito d’imposta è riconosciuto:
- nella misura del 15% del costo;
- nel limite massimo di costi ammissibili pari a 700.000,00 euro.
Il credito d’imposta:
- è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite F24;
- spetta per i beni materiali (sia “ordinari” che “4.0”) in cinque quote annuali di pari importo, mentre per i soli investimenti in beni immateriali in tre quote annuali;
- nel caso degli investimenti in beni materiali “ordinari” è utilizzabile a decorrere dall’anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni, mentre per gli investimenti nei beni “Industria 4.0” a decorrere dall’anno successivo a quello dell’avvenuta interconnessione.
Ai fini dei successivi controlli, occorre conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili.
Le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento “alle disposizioni dei commi da 184 a 194” della legge di bilancio 2020 (art. 1co. 195 della L. 160/2019). La fattura di acquisto del bene strumentale agevolabile dovrebbe contenere ad esempio la dicitura “Bene agevolabile ai sensi dell’art. 1 co. 184-194 della L. 160/2019”.
In relazione agli investimenti nei beni di cui all’Allegato A e B della L.232/2016, le imprese sono inoltre tenute a produrre una perizia tecnica semplice rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato.
Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000,00 euro, tale onere documentale può essere adempiuto attraverso una dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del DPR 445/2000 (ovvero una dichiarazione sostitutiva atto notorio).
Viene altresì prevista una comunicazione da effettuare al Ministero dello Sviluppo economico, le cui disposizioni attuative saranno oggetto di un prossimo DM.
Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto
Per chiarimenti /informazioni contattare gli Uffici di Confartigianato od inviare una e- mail a referentitributarioprovinciale@confartcn.com