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Bonus pubblicità 2021: dal 1° settembre domande per la seconda finestra


AGGIORNAMENTO

La seconda finestra temporale per l’invio della comunicazione telematica per l’accesso al bonus pubblicità, per gli investimenti effettuati o da effettuare nel 2021, è spostata nel periodo dal 1° al 31 ottobre 2021, anziché dal 1° al 30 settembre 2021. Lo ha reso noto il Dipartimento per l’informazione e l’editoria con un avviso pubblicato il 31 agosto scorso


Dal 1° al 30 settembre 2021 sarà nuovamente possibile prenotare il bonus pubblicità 2021. La finestra straordinaria è prevista dal decreto Sostegni bis, che ha esteso il regime speciale che riconosce il bonus nella misura del 50% dell’intera spesa sostenuta, già stabilito per gli investimenti pubblicitari effettuati su giornali quotidiani e periodici, anche agli investimenti su emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato. La comunicazione dovrà essere inviata al Dipartimento per l’Informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri tramite l’apposita funzionalità disponibile nell’area autenticata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate. Restano comunque valide le comunicazioni telematiche trasmesse nel periodo compreso tra il 1° e il 31 marzo 2020, sulle quali il calcolo per la determinazione del credito d’imposta sarà automaticamente effettuato sulla base delle intervenute disposizioni normative relative all’anno 2021.

Le novità del decreto Sostegni bis

Con la nuova disposizione, in particolare, il regime speciale, che riconosce il bonus nella misura del 50% dell’intera spesa sostenuta, introdotto nell’anno 2020 dal decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020) viene prorogato per gli anni 2021 e 2022 e viene esteso anche agli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato.

Chi ne può beneficiare

La comunicazione per l’accesso al credito può essere presentata da imprese e lavoratori autonomi, indipendentemente dalla natura giuridica assunta, dalle dimensioni aziendali e dal regime contabile adottato e dagli enti non commerciali. A seguito della modifica apportata dal decreto Sostegni bis, nel 2021 il credito di imposta può essere richiesto anche dai soggetti che:- effettuano investimenti inferiori rispetto a quelli effettuati nel 2020;- non hanno effettuato investimenti pubblicitari nell’anno 2020;- hanno iniziato la loro attività nel corso dell’anno 2021.Investimenti pubblicitari ammessi ed esclusiLa prenotazione può riguardare gli investimenti pubblicitari effettuati e/o da effettuare nel 2021:- su giornali quotidiani e periodici, pubblicati in edizione cartacea ovvero editi in formato digitale, registrati presso il competente Tribunale, ovvero presso il Registro degli operatori di comunicazione (ROC), e dotati del Direttore responsabile;

Nota bene

Come indicato nell’ambito dalle FAQ pubblicate dal Dipartimento per l’informazione e l’editoria sul proprio sito, sono ammessi anche investimenti pubblicitari sui siti web delle agenzie di stampa purché la testata giornalistica sia registrata presso il competente Tribunale civile, ai sensi dell’art. 5 della legge n. 47/1948, ovvero presso il ROC e sia dotata della figura del direttore responsabile- sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, iscritte presso il Registro degli operatori di comunicazione (ROC). Come previsto dal decreto Sostegni bis, limitatamente all’anno2021 (e all’anno 2022) sono ammessi anche gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato.

Sono escluse:

– le spese sostenute per l’acquisto di spazi nell’ambito della programmazione o dei palinsesti editoriali per pubblicizzare o promuovere televendite di beni e servizi;

– le spese per la trasmissione o per l’acquisto di spot radio e televisivi di inserzioni o spazi promozionali relativi a servizi di pronostici, giochi o scommesse con vincite in denaro, di messaggeria vocale, chat-line;

– le spese accessorie, di intermediazione e ogni altra spesa diversa dall’acquisto dello spazio pubblicitario, anche se ad essa funzionale o connessa. Secondo quanto specificato nell’ambito delle FAQ pubblicate dal Dipartimento per l’informazione e l’editoria sul proprio sito, nel caso di acquisto degli spazi pubblicitari per il tramite di concessionarie, rileva il prezzo riconosciuto alla concessionaria.

Come si presenta la domanda

La comunicazione di prenotazione del credito d’imposta deve essere presentata tramite i servizi resi disponibili nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate, a cui è possibile accedere mediante l’identità SPID oppure mediante le credenziali Entratel o Fisconline, rilasciate dall’Agenzia delle Entrate, oppure mediante la Carta Nazionale dei Servizi.La trasmissione può essere effettuata nel periodo compreso tra il 1° ed il 30 settembre 2021 direttamente, da parte dei soggetti abilitati ai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate o tramite gli intermediari abilitati (professionisti, associazioni di categoria, CAF, altri soggetti).

Per chi ha già presentato domanda

Le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali che hanno già presentato la domanda lo scorso mese di marzo, dal 1° al 30 settembre 2020 potranno sostituire la comunicazione già inviata con una nuova. Se non verrà presentata una nuova prenotazione resterà valida quella già trasmessa e il relativo credito d’imposta richiesto, determinato a marzo con i criteri di calcolo allora previsti, sarà automaticamente rideterminato, al termine della nuova finestra temporale, con i nuovi criteri.