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Bonus Barriere Architettoniche al 75% fino al 2025

Viene prorogato fino al 31 dicembre 2025 il c.d. “Bonus Barriere 75%”, che prevede un’agevolazione ad hoc per gli interventi “direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche” che rispettano i requisiti previsti dal DM 14 giugno 89 n.236.

Per gli interventi volti al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche:
– l’aliquota della detrazione è elevata al 75%;
– l’agevolazione spetta per le spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2025;
– la detrazione deve essere ripartita in 5 quote annuali di pari importo.

Il bonus anti-barriere 75%, in particolare, compete:
– alle persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni;
– agli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale;
– alle società semplici;
– alle associazioni tra professionisti;
– ai soggetti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, enti, società di persone, società di capitali).

Il bonus, inoltre, compete ai detentori degli immobili a condizione che:
– sostengano le spese relative agli interventi (per la cui esecuzione è comunque richiesto il consenso del proprietario);
– gli immobili oggetto degli interventi siano detenuti in base a un contratto di locazione regolarmente registrato al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente il predetto avvio.

La detrazione nella misura del 75% delle spese sostenute è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:
– 50.000 euro per gli interventi negli edifici unifamiliari (villette e simili) o per quelli nelle singole unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
– 40.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio se è composto da 2 a 8 unità immobiliari;
– 30.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio se è composto da più di 8 unità immobiliari.

Per un edificio composto da 15 unità immobiliari, ad esempio, il bonus barriere 75% compete entro un importo massimo di spesa pari a530.000 euro (40.000 x 8+ 30.000 x 7).

La detrazione spetta anche se l’intervento finalizzato all’eliminazione delle barriere architettoniche è effettuato in assenza di disabili nell’unità immobiliare o nel condominio oggetto di lavori (circ. Agenzia delle Entrate 31.5.2019 n. 13 e circ. Agenzia delle Entrate 8.7.2020 n. 19, p. 270).

Le opere in questione, inoltre, possono essere realizzate sia sulle parti comuni che sulle singole unità immobiliari.

Rientra in detti interventi, ad esempio:

  • la sostituzione di finiture (pavimenti, porte, infissi esterni, terminali degli impianti);
  • il rifacimento o l’adeguamento di impianti tecnologici (servizi igienici, impianti elettrici, citofonici, impianti di ascensori);
  • il rifacimento di scale ed ascensori;
  • l’inserimento di rampe interne ed esterne agli edifici e di servoscala o di piattaforme elevatrici;
  • l’installazione di un ascensore in un condominio;
  • l’installazione di montacarichi (es. la realizzazione di un elevatore esterno all’abitazione);
  • la realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità,

In aggiunta, nella circ. Agenzia delle Entrate 23.6.2022 n.23 è precisato che l’agevolazione compete anche per:

  • gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche;
  • in caso di sostituzione dell’impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell’impianto sostituito.

In merito all’intervento per la sostituzione degli infissi, è utile sottolineare che devono rispettare i requisiti previsti dal D.M. 14.6.1989 n.236.NOVITA’: gli appartamenti in condominio potranno accedere al bonus per la rimozione di barriere architettoniche al 75% e avranno a disposizione un massimale di spesa di 50.000 euro, sul quale calcolare la detrazione. La conferma di un chiarimento attesissimo, già anticipato dalla DRE Lombardia qualche settimana fa, arriva con la circolare 17/E del 26.06.2023.