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Bonus acqua potabile: come ottenere lo sconto del 50%

L’Agenzia delle Entrate ha definito i criteri e le modalità di applicazione e fruizione del credito d’imposta per l’acquisto e l’installazione di sistemi di filtraggio,mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E290, per il miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti, previsto dalla legge di Bilancio 2021.

A chi spetta

La legge di Bilancio 2021 (art. 1, commi da 1087 a 1089) ha previsto, allo scopo di razionalizzare l’uso dell’acqua e ridurre il consumo di contenitori di plastica, un credito d’imposta nella misura del 50% delle spese sostenute tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2022 per l’acquisto e l’installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e/o addizione di anidride carbonica alimentare finalizzati al miglioramento qualitativo delle acque per il consumo umano erogate da acquedotti.

Il credito d’imposta è riconosciuto alle persone fisiche nonché ai soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni e agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, fino a un ammontare complessivo delle spese non superiore, per le persone fisiche non esercenti attività economica, a 1.000 euro per ciascuna unità immobiliare e, per gli altri soggetti, a 5.000 euro per ciascun immobile adibito all’attività commerciale o istituzionale.

Il credito d’imposta spetta ai soggetti che sostengono le spese su immobili posseduti o detenuti in base a un titolo idoneo. Si tratta, in particolare, di soggetti che posseggono l’immobile in qualità di proprietario o di titolare di altro diritto reale oppure in qualità di detentore in caso di contratto di locazione, affitto d’azienda e comodato d’uso.

In caso di comproprietà, contitolarità di altro diritto reale e contitolarità del contratto di locazione, affitto e comodato d’uso, il credito d’imposta è ripartito tra gli aventi diritto in misura proporzionale alle spese effettivamente sostenute da ciascuno di essi.

Ai fini dell’imputazione delle spese stesse occorre fare riferimento:

  • (per le persone fisiche, gli esercenti arti e professioni e gli enti non commerciali, nonché per le imprese individuali e le società di persone in regime di contabilità semplificata) al criterio di cassa e, quindi, alla data dell’effettivo pagamento. Per i soggetti in regime di contabilità semplificata che hanno optato per l’applicazione del criterio “registrato” il pagamento si intenderà effettuato alla data di registrazione del documento contabile;
  • (per le imprese individuali, per le società, per gli enti commerciali e per gli enti non commerciali in regime di contabilità ordinaria) al criterio di competenza.

Come usufruire dell’agevolazione

Per usufruire del credito d’imposta occorre che l’importo delle spese sostenute sia documentato da una fattura elettronica o un documento commerciale in cui sia riportato il codice fiscale del soggetto che richiede il credito.

Per i privati e, in generale, i soggetti diversi da quelli esercenti attività d’impresa in regime di contabilità ordinaria, il pagamento va effettuato con versamento bancario o postale o con altri sistemi di pagamento diversi dai contanti.

Per le spese sostenute prima della pubblicazione del provvedimento delle Entrate, sono fatti salvi i pagamenti in qualunque modo avvenuti ed è possibile integrare la fattura o il documento commerciale attestante la spesa annotando sui documenti il codice fiscale del soggetto richiedente il credito.

I soggetti che intendono avvalersi del credito d’imposta devono comunicare all’Agenzia delle Entrate l’ammontare delle spese agevolabili sostenute nell’anno precedente, ai fini del rispetto del limite annuale di spesa (5 milioni).

In particolare, il provvedimento prevede che la presentazione della comunicazione debba avvenire nel periodo dal 1° febbraio al 28 febbraio dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese.

Misura del credito d’imposta

Quanto all’individuazione della misura del credito d’imposta fruibile, il credito d’imposta, per ciascun beneficiario, è pari al 50% delle spese complessive risultanti dall’ultima comunicazione validamente presentata, in assenza di successiva rinuncia.

Il credito d’imposta è riconosciuto alle persone fisiche nonché ai soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni e agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

L’importo massimo delle spese su cui calcolare l’agevolazione è fissato in:

  • euro per ciascuna unità immobiliare, per le persone fisiche non esercenti attività economica;
  • 5.000 euro per ogni immobile adibito all’attività commerciale o istituzionale, per gli esercenti attività d’impresa, arti e professioni e gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore.

Ai fini del rispetto del limite di spesa, l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è pari al credito d’imposta indicato nella comunicazione validamente presentata moltiplicato per la percentuale ottenuta dal rapporto tra il limite complessivo di spesa e l’ammontare complessivo del credito d’imposta risultante da tutte le comunicazioni validamente presentate (quindi probabile che il credito d’imposta venga ridotto).

Entro il 31 marzo di ciascun anno, sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, viene pubblicato il provvedimento del Direttore dell’Agenzia con il quale è resa nota la misura percentuale del credito d’imposta spettante.

Come utilizzare il credito d’imposta

L’Agenzia ha individuato anche le modalità di utilizzo del credito d’imposta, prevedendo che lo stesso sia utilizzabile:

  • dalle persone fisiche non esercenti attività d’impresa o di lavoro autonomo:
    • nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento delle spese agevolabili e in quelle successive fino a quando non se ne conclude l’utilizzo ovvero
    • in compensazione tramite modello F24;
  • dai soggetti diversi da quelli appena menzionati: in compensazione tramite modello F24.