Aumento dell’aliquota IVA dal 21% al 22%

Nella riunione di venerdì 27 il Consiglio dei Ministri non ha approvato il Decreto Legge che avrebbe dovuto quantomeno posticipare al 1° gennaio 2014 l’aumento dell’aliquota iva.

E’ quindi ufficiale l’aumento dal 21% al 22% a partire dal 1° ottobre 2013.

Non aumenterà comunque l’aliquota iva del 4% né quella del 10%.

Di seguito le risposte ad alcuni quesiti che si stanno ponendo, imprese, professionisti e famiglie che devono fronteggiare l’aumento dell’aliquota.

Cosa va modificato nei registratori di cassa dei commercianti?
Deve essere modificata l’aliquota Iva ordinaria ai fini dell’emissione delle fatture fiscali, per le quali l’Iva viene esposta. Per gli scontrini e le ricevute, invece, nel registro dei corrispettivi, dove vanno registrate le operazioni giornaliere, va creata un’apposita colonna, relativa all’aliquota Iva del 22%.

Che aliquota si usa per gli ordini fatti entro lunedì 30 settembre con consegna successiva?
La cessione di beni mobili si considera effettuata al momento della consegna del bene, indipendentemente dalla data di stipula del relativo contratto od ordine (scritto o verbale), quindi, l’aumento dell’aliquota Iva al 22% scatterà solo per le merci consegnate dopo il 30 settembre 2013. Naturalmente, se prima della consegna verrà emessa la fattura o verrà pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l’operazione si considererà effettuata, limitatamente all’importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento. Quindi, si applicherà l’Iva del 21%, se la fattura o il pagamento avverranno entro il 30 settembre 2013, indipendentemente dal fatto che la consegna avverrà il 1 ottobre.

Da quando parte la nuova aliquota per le fatture sui servizi?
Le prestazioni di servizi si considerano effettuate all’atto del pagamento del corrispettivo; quindi, l’aumento delle aliquote può essere evitato, se il conto viene saldato entro lunedì 30 settembre, indipendentemente dal fatto che la prestazione sia iniziata o terminata successivamente. Anche in ogni caso, se prima del pagamento viene emessa la fattura, l’operazione si considera effettuata, limitatamente all’importo fatturato, alla data della fattura e si applica l’aliquota Iva in vigore nel momento della fatturazione.

Come si può evitare l’aumento dell’aliquota per i beni non consegnati?
Per tutte le fatture emesse entro lunedì 30 settembre 2013, si applicherà l’aliquota Iva del 21%, anche se riguardano beni o servizi che verranno consegnati, effettuati con pagati successivamente. Preferiranno ricevere una fattura anticipata i soggetti che non possono recuperare l’Iva sugli acquisti, come le persone fisiche o le imprese e i professionisti nel regime dei minimi.

Come ci si comporta con gli acconti pagati prima della fornitura?
Se prima dell’aumento viene pagato un acconto, il fornitore ha l’obbligo di emettere la fattura, applicando l’aliquota Iva del 21% per l’importo incassato. Se la consegna della merce e il pagamento del saldo avverrà il 2 ottobre 2013, la fattura finale dovrà indicare l’Iva del 22% sull’imponibile residuo concordato.

Che cosa cambia per le imprese, i professionisti e le persone fisiche?
Per le imprese e i professionisti, in generale l’Iva non è un costo, perché viene recuperata; per i privati ciò non è invece possibile, quindi l’aumento dell’aliquota ordinaria potrebbe far anticipare al mese di settembre 2013 alcuni acquisti di beni mobili, programmati successivamente. Ad esempio, nell’ambito di una ristrutturazione edilizia, di qualunque immobile (abitativo e no), conviene anticipare l’acquisto delle materie prime e dei semilavorati, in quanto dal primo ottobre si applicherà l’Iva del 22%, mentre è indifferente l’anticipo dell’acquisto dei beni finiti (come ad esempio gli infissi, i sanitari per il bagno, i prodotti per impianti idrici, di riscaldamento, elettrici o del gas), per i quali continua ad applicarsi il 10 per cento. L’anticipo dell’acquisto, però, può essere conveniente anche per quelle imprese o quei professionisti che non possono detrarre completamente l’importo dell’Iva, come capita ai contribuenti minimi o a chi effettua operazioni esenti.