Albo Gestori Ambientali: pubblicato il nuovo Regolamento

È stato pubblicato sulla G.U. del 23 agosto 2014 n. 195 il D.M. 03 giugno 2014 n. 120 recante Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell’Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali, che abroga e sostituisce il D.M. 28 aprile 1998 n. 406 cioè la norma che sino ad ora ha regolato il medesimo Albo, apportando numerose novità in materia.

Il nuovo decreto è entrato in vigore il 7 settembre scorso ed ha abrogato e sostituito la vecchia disciplina che sino ad ora ha regolato il medesimo Albo contenuta nel DM 406/1998.

Le categorie di iscrizione all’Albo sono state riorganizzate dall’articolo 8 del Regolamento:

  • categoria 1: raccolta e trasporto di rifiuti urbani;
  • categoria 2-bis: produttori iniziali di rifiuti non pericolosi e pericolosi (in quantità non eccedenti i 30 Kg o 30 litri giorno) che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti ai sensi dell’ art. 212 comma 8, del D.Lgs. 152/06.
  • categoria 3-bis: distributori e installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), trasportatori di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) gestiti con le procedure semplificate previste dal D.M. 65/2010.
  • categoria 4: raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi;
  • categoria 5: raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi;
  • categoria 6: imprese che effettuano il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri di rifiuti di cui all’art. 194 comma 3 del D.Lgs. 152/06:
  • categoria 7: operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione, gli scali merci e i porti ai quali, nell’ambito del trasporto intermodale, sono affidati rifiuti in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell’impresa ferroviaria o navale o dell’impresa che effettua il successivo trasporto;
  • categoria 8: intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi;
  • categoria 9: bonifica di siti;
  • categoria 10: bonifica di beni contenenti amianto.

 

Oltre all’inserimento di alcune categorie di iscrizione, le novità più significative sono le seguenti:

  • le aziende iscritte nelle categorie 4 e 5 possono esercitare anche attività di trasporto rifiuti da sé prodotti (cat. 2-bis) e di RAEE (cat. 3-bis) senza richiedere l’iscrizione alla categoria specifica. A tali imprese è consentito l’esercizio dell’attività di cui alla categoria 6 (trasporto transfrontaliero di rifiuti);
  • le variazioni effettuate al registro delle imprese relative alle modifiche della ragione sociale, della sede legale, degli organi sociali, delle trasformazioni societarie e delle cancellazioni si intendono effettuate anche alla sezione regionale dell’Albo Gestori e sono trasmesse d’ufficio per via telematica dal registro delle imprese alla sezione regionale stessa che provvede entro 30 giorni a recepire le modifiche dandone comunicazione alle imprese interessate;
  • trasmissione telematica delle domande e delle comunicazioni relative all’Albo, mediante accesso al portale della Camera di Commercio;
  • domanda di rinnovo dell’iscrizione tramite autocertificazione attestante il permanere dei requisiti;
  • decadenza dell’obbligo di presentazione di perizia giurata redatta da un professionista che viene sostituita dalla presentazione di attestazione di idoneità dei mezzi di trasporto redatta e sottoscritta dal Responsabile tecnico (per le categorie ove previsto).
  • nuove disposizioni riguardanti la figura del Responsabile Tecnico (per le categorie ove previsto). Sarà il Comitato Nazionale a disciplinare e definirne i requisiti per quanto riguarda il titolo di studio, esperienza maturata in settori di attività per i quali è richiesta l’iscrizione, idoneità derivante dalla verifica di apprendimento a conclusione di un percorso formativo soggetto ad aggiornamento con cadenza quinquennale.

REGIME TRANSITORIO

Poiché l’effettiva applicazione del nuovo regolamento necessita di una serie di delibere attuative da parte del Comitato Nazionale, la Sezione Regionale dell’Albo provvederà ad adeguare la modulistica progressivamente all’emanazione di tali deliberazioni.

Nell’attesa di nuove disposizioni di competenza del Comitato Nazionale dell’Albo, restano valide le disposizioni ad oggi in essere. 

Ugualmente restano valide ed efficaci:

  • le domande di iscrizione presentate fino alla data di entrata in vigore del nuovo regolamento;
  • le iscrizioni in essere, fino a loro scadenza;
  • le garanzie finanziarie già prestate.

Per eventuali informazioni ed approfondimenti in merito contattare l’Area Ambiente di Confartigianato.

Decreto 3 giugno 2014, n. 120