Bonus macchinari e credito imposta del 15%

Il legislatore, con il DL n. 91 del 24.06.2014, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 144 del 24 giugno 2014 ed entrato in vigore dal 25 giugno, ha introdotto una agevolazione a favore degli investimenti in macchinari. Si tratta, in particolare, di un credito d’imposta a favore degli incrementi negli investimenti in macchinari da parte dei contribuenti, pari al 15% di detto incremento e fruibile in tre quote annuali di pari importo.

I costi dei beni strumentali ammessi all’agevolazione sono, in particolare, quelli della categoria “ATECO – Divisione 28”, eseguiti a partire dal 25.06.2014 e fino al prossimo 30.06.2015.

Con la presente analizziamo nel dettaglio la disciplina dell’agevolazione ricordando che le disposizioni attualmente in vigore (il decreto legge è entrato in vigore lo scorso 25.06.2014) potrebbero essere modificate in sede di conversione.

AMBITO DI APPLICAZIONE.
In riferimento all’ambito di applicazione dell’agevolazione si segnala che questa è riservata ai soggetti titolari di reddito d’impresa: ne rimangono esclusi, quindi, i lavoratori autonomi. Sono ricompresi nell’ambito di applicazione sia le attività già in esercizio alla data del 25.06.2014 (data di entrata in vigore del decreto), sia quelle costituite successivamente alla stessa data.

I BENI INTERESATI.
I beni interessati dall’agevolazione sono i beni strumentali (nuovi) compresi nella divisione 28 della tabella ATECO (Si tratta di macchinari e apparecchiature che intervengono meccanicamente o termicamente sui materiali e sui processi di lavorazione; dovrebbero, quindi, essere esclusi gli immobili strumentali, le autovetture e i computer. La tabella ATECO competa è visionabile qui), acquistati a decorrere dal 25.06.2014 e fino al prossimo 30.06.2015.
L’Agenzia delle Entrate, ancorché con riferimento alla “Tremonti-ter”, aveva chiarito che, ai fini dell’agevolazione, rileva esclusivamente l’investimento in beni compresi nella divisione 28, essendo irrilevante che il soggetto cedente abbia o meno un codice attività appartenente a tale divisione (così circ. 44/2009). Ciò significa che è necessario verificare che i beni siano classificabili in una delle sottocategorie appartenenti alla divisione 28 della tabella ATECO 2007, indipendentemente dalla denominazione attribuita dalla tabella stessa (macchinari, apparecchiature, impianti, attrezzature, ecc.). Inoltre, considerando che la disposizione prevede che gli investimenti debbano riguardare beni “nuovi”, restano esclusi gli investimenti aventi ad oggetto beni usati, ossia beni a qualunque titolo già utilizzati.
IMPORTANTE: Il credito d’imposta non spetta per gli investimenti di importo unitario inferiore a 10.000 euro.

ULTERIORI CONDIZIONI.
Secondo quanto stabilito, i soggetti titolari di attività industriali a rischio di incidenti sul lavoro possono usufruire del crediti d’imposta solo se è documentato l’adempimento degli obblighi e delle prescrizioni previste dal DL n. 334/99.

L’AGEVOLAZIONE – IL CALCOLO.
Possono usufruire dell’agevolazione anche:
– i soggetti in attività al 25 giugno 2014 (data di entrata in vigore del decreto) che hanno iniziato l’attività da meno di cinque anni;
– i soggetti che si costituiscono nel periodo agevolato, vale a dire nel periodo che va dal 25 giugno 2014 al 30 giugno 2015.

In riferimento al calcolo dell’agevolazione si deve, dunque, distinguere tra:
a) le attività d’impresa esercitate per un periodo di almeno 5 anni;
b) le attività di impresa esercitate per un periodo inferiore a 5 anni;
c) le attività d’impresa avviate successivamente all’entrata in vigore del DL n. 91/2014.

a) In riferimento alle attività d’impresa esercitate da almeno 5 anni dall’entrata in vigore del Dl viene stabilito che la base di calcolo dell’agevolazione è costituita dalle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli investimenti in beni strumentali (compresi nella tabella) realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l’investimento è stato maggiore.
Siamo in presenza di una “media variabile” il che significa che con riferimento ai soggetti con periodo d’imposta normale (01.01 – 31.12):
– per gli investimenti effettuati nel periodo d’imposta 2014 occorre considerare la media degli investimenti 2009-2013;
– per gli investimenti effettuati nel periodo d’imposta 2015 occorre considerare la media degli investimenti 2010-2014.
Esempio: Una società sostiene nel periodo 25 giugno 2014 – 31 dicembre 2014 investimenti agevolabili per 100.000 euro.
La media degli investimenti dei cinque periodi precedenti (2009-2013) è pari a 60.000 euro.
L’investimento incrementale è dunque pari a 40.000; il credito d’imposta spettante è pari a 6.000 euro (15% di 40.000).

b) Per i soggetti che esercitano attività di impresa da un periodo inferiore a cinque anni la media degli investimenti in beni strumentali (compresi nella stessa divisione 28) è quella risultante dagli investimenti realizzati nei periodi d’imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del DL o a quello successivo, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l’investimento è stato maggiore.
Questo significa anche che le imprese che hanno avviato la propria attività nel periodo d’imposta anteriore alla data di entrata in vigore del DL 91/2014 (per i soggetti “solari” si tratta del periodo d’imposta 2013, anteriore al 2014), potranno godere dell’agevolazione sul 100% degli investimenti effettuati, proprio in virtù della possibilità di non considerare il periodo d’imposta pregresso – in questo caso, l’unico – caratterizzato dal più elevato livello di investimenti.

c) Per le imprese costituite successivamente alla data di entrata in vigore del DL, il credito d’imposta si applica con riguardo al valore complessivo degli investimenti realizzati in ciascun periodo d’imposta agevolato, con la possibilità, dunque, di fruire dell’agevolazione anche in assenza di un periodo d’imposta su cui operare il confronto.

ALIQUOTA APPLICABILE è PARI AL 15%.
L’aliquota applicabile ai fini del calcolo del credito d’imposta è pari al 15% in tutti i casi di applicazione dell’agevolazione. In altre parole, il credito d’imposta è pari al 15% delle spese sostenute per beni di cui alla divisione 28 della tabella ATECO in eccedenza rispetto alla media
degli investimenti nei suddetti beni strumentali realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti, con facoltà, come già detto, di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l’investimento è stato maggiore (“media variabile”).
Esempio: una ditta effettua un investimento di € 750.000 in beni strumentali agevolabili.
Gli investimenti effettuati nel quinquennio precedente (2009/2013) ammontano a:
– anno 2009 € 100.000
– anno 2010 € 200.000
– anno 2011 € 300.000
– anno 2012 € 200.000
– anno 2013 € 200.000
Media € 200.000 (€ 1.000.000 / 5).

Considerato che il contribuente ha la facoltà di escludere il periodo in cui l’investimento è stato effettuato in misura maggiore il periodo del 2001 può non essere considerato ai fini del calcolo della media. Questa quindi risulta pari a € 150.000 (100.000+200.000+200.000+100.000) /4.
L’eccedenza dell’investimento, pertanto, è pari a 750.000 – 150.000= € 600.000
Il credito d’imposta ammonta al 15% di tale somma ovvero a € 90.000.
Si precisa che l’agevolazione non concorre alla formazione del reddito ne alla base imponibile ai fini IRAP.

MODALITA’ DI FRUIZIONE
Il credito d’imposta va ripartito ed utilizzato in tre quote annuali di pari importo e indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di riconoscimento e nelle dichiarazioni relative ai periodi d’imposta successivi nei quali il credito è utilizzato.
Il credito d’imposta è utilizzabile solamente in compensazione e la prima quota è utilizzabile a decorrere dal 01.01 del secondo periodo d’imposta di imposta successivo a quello in cui è stato effettuato l’investimento.

Viene stabilito che in riferimento a tale credito non si applica il limite di compensazione a 250.000 euro previsto dall’articolo 1 comma 53 della legge n. 244/2007.
Proseguendo nel ns. esempio, l’importo di € 90.000 dovrà essere dichiarato nel periodo d’imposta di maturazione e potrà essere beneficiato per € 30.000 a partire dal 01.01 del secondo periodo d’imposta successivo a quello in cui è stato effettuato l’investimento.
Nel caso di investimento nel corso del 2014, quindi, la prima quota dell’agevolazione potrà essere fruita solamente a partire dal 01.01.2016.

REVOCA DEL CREDITO D’IMPOSTA
Il credito d’imposta è revocato in due ipotesi, ovvero se l’imprenditore cede a terzi o destina i beni oggetto degli investimenti a finalità estranee all’esercizio di impresa prima del secondo periodo d’imposta successivo all’acquisto, oppure se i beni oggetto degli investimenti sono trasferiti entro i termini di scadenza dell’accertamento in strutture produttive situate al di fuori dello Stato, anche appartenenti al soggetto beneficiario dell’agevolazione.

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Per informazioni: Ufficio Tributario Provinciale – tel. 0171 451111 – referentitributarioprovinciale@confartcn.com