Vie d’esodo: in vigore dal 18 febbraio 2013 il DM di adeguamento

Il Il 18.2.2013 scade il termine previsto dall’articolo 5 del decreto ministeriale 30.11.2004 e successive modifiche, per l’adeguamento dei dispositivi di apertura manuale, maniglie, piastre,barre anti-panico) delle porte installate lungo le vie di esodo nelle attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco.

Il DM 30.11.2004 stabilisce poi i seguenti obblighi per i diversi soggetti coinvolti nella commercializzazione, installazione e manutenzione dei dispositivi:

  • per il produttore;
  • per l’installatore;
  • per il titolare dell’attività.

Il DM 30.11.2004 doveva entrare in vigore nel febbraio 2011. Poi il DM Decreto 6 dicembre 2011 ha prorogato l’entrata in vigore di ulteriori 2 anni, cioè al 18 febbraio 2013.

I dispositivi di apertura delle porte sulle vie di esodo, per le attività soggette a controllo da parte dei Vigili del Fuoco, devono (D.M. 3/11/2004) essere:

  • marcati CE ai sensi del DPR 246/93(marcatura dei prodotti da costruzione).