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Trasporto Merci – Divieti di circolazione ANNO 2018

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2017, è stato pubblicato il Decreto n. 571 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che dispone, per particolari categorie di veicoli e di trasporti stradali, il divieto di circolazione fuori dai centri abitati in alcuni giorni e orari.

I veicoli di massa complessiva superiore a 7,5 t circolanti fuori dai centri abitati dovranno pertanto rispettare i seguenti divieti di circolazione:

  • tutte le domeniche dei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, ottobre, novembre e dicembre, dalle ore 09,00 alle ore 22,00;
  • tutte le domeniche dei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre, dalle ore 07,00 alle ore 22,00;

oltre che nei seguenti giorni e nei rispettivi orari indicati in parentesi:

  • 6 gennaio (9-22)
  • 30 marzo (14-22)
  • 31 marzo (9-16)
  • 2 aprile (9-22)
  • 3 aprile (9-14)
  • 25 aprile (9-22)
  • 1 maggio (9-22)
  • 2 giugno (8-22)
  • 30 giugno (8-16)
  • 7 luglio (8-16)
  • 14 luglio (8-16)
  • 21 luglio (8-16)
  • 27 luglio (16-22)
  • 28 luglio (8-22)
  • 3 agosto (14-22)
  • 4 agosto (8-22)
  • 11 agosto (8-22)
  • 15 agosto (8-22)
  • 18 agosto (8-16)
  • 25 agosto (8-16)
  • 1 novembre (9-22)
  • 8 dicembre (9-22)
  • 22 dicembre (9-14)
  • 25 dicembre (9-22)
  • 26 dicembre (9-22)

Soggetti per cui vale il divieto di circolazione

Il divieto di circolazione si applica ai seguenti veicoli quando circolano fuori dai centri abitati:

  • autoveicoli adibiti al trasporto di cose di massa superiore a 7,5 t, anche se scarichi;
  • veicoli di qualunque massa che trasportano merci pericolose;
  • macchine agricole e operatrici, quando si trovano su strade di interesse nazionale.

Anticipi e posticipi

Per alcune categorie di trasporti per i quali vale il divieto, sono previste deroghe temporali per soddisfare esigenze specifiche, consistenti in posticipi ed anticipi rispetto all’ora di inizio e di fine del divieto.

Posticipi

Possono circolare anche dopo l’inizio del divieto (per il tempo indicato in parentesi), purché muniti di idonea documentazione attestante, secondo i casi, origine o destinazione del viaggio, i veicoli:

  • provenienti dall’estero con un solo conducente a bordo quando l’inizio del divieto coincide con un periodo di riposo (4 ore);
  • provenienti dalla Sardegna (4 ore);
  • che circolano in Sardegna, provenienti dal resto del territorio nazionale (4 ore);
  • circolanti in Sicilia e provenienti per traghettamento dal resto del territorio, salvo che dalla Calabria (4 ore).

Anticipi

Possono riprendere il viaggio, anche prima della fine del divieto (con l’anticipo delle ore indicate in parentesi), purché muniti di idonea documentazione attestante, secondo i casi, origine o destinazione del viaggio o delle merci, i veicoli:

  • diretti in Sardegna (4 ore);
  • diretti all’estero (2 ore);
  • diretti agli interporti di rilevanza nazionale o collocati in posizione strategica rispetto ai valichi alpini (Bologna, Padova, Verona Q. Europa, Torino-Orbassano, Rivalta Scrivia, Trento, Novara, Domodossola e Parma Fontevivo (4 ore);
  • diretti ai terminal intermodali di Busto Arsizio, Milano Rogoredo e Milano smistamento che trasportano merce diretta all’estero (4 ore);
  • diretti agli aeroporti per l’esecuzione di trasporti con cargo aereo e che trasportano merce diretta all’estero (4 ore);
  • che trasportano unità di carico vuote (container, cassa mobile, semirimorchio) destinate, tramite gli stessi interporti, terminal intermodali ed aeroporti, all’estero purché muniti di idonea documentazione (ordine di spedizione) attestante la destinazione delle merci (4 ore);
  • scarichi diretti agli interporti e ai terminal intermodali per essere caricati sul treno, purché muniti di idonea documentazione (ordine di spedizione) attestante la destinazione delle merci scaricate (4 ore).

Soggetti esclusi dal divieto

I soggetti esonerati dal divieto di circolazione sono indicati anno per anno dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

ll divieto non si applica se i veicoli:

  • hanno massa inferiore a 7,5 t,
  • circolano all’interno di centro abitato,
  • sono adibiti a trasporto di persone,
  • sono immatricolati per uso speciale non atti al carico.

ll divieto di circolazione non si applica nemmeno ai veicoli e ai complessi di veicoli di seguito elencati, anche se circolano scarichi.

  1. adibiti a pubblico servizio per interventi urgenti e di emergenza, o che trasportano materiali ed attrezzi a tal fine occorrenti (Vigili del fuoco, Protezione civile, società di erogazione di servizi pubblici essenziali – gas, luce, acqua – con documentazione a bordo da esibire in occasione di controlli di polizia, anche in momenti successivi secondo le indicazioni fornite dagli stessi organi di controllo, ecc.);
  2. militari o con targa CRI (Croce Rossa Italiana), per comprovate necessità di servizio, e delle forze di polizia;
  3. utilizzati dagli enti proprietari o concessionari di strade per motivi urgenti di servizio;
  4. delle amministrazioni comunali contrassegnati con la dicitura “Servizio Nettezza Urbana” nonché quelli che, per conto delle amministrazioni comunali, effettuano il servizio “smaltimento rifiuti”, purché muniti di apposita documentazione rilasciata dall’amministrazione comunale;
  5. appartenenti al Ministero delle Comunicazioni o alle Poste Italiane S.p.a., purché contrassegnati con l’emblema “PT” o con l’emblema “Poste Italiane”, nonché quelli di supporto, purché muniti di apposita documentazione rilasciata dall’Amministrazione delle poste e telecomunicazioni, anche estera, nonché quelli adibiti ai servizi postali, ai sensi del decreto legislativo 22.7.1999, n. 261, in virtù di licenze e autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle Comunicazioni;
  6. del servizio radiotelevisivo, esclusivamente per urgenti e comprovate ragioni di servizio;
  7. adibiti al trasporto di carburanti o combustibili, liquidi o gassosi, destinati alla distribuzione e consumo;
  8. adibiti al trasporto esclusivamente di animali destinati a gareggiare in manifestazioni agonistiche autorizzate, da effettuarsi od effettuate nelle quarantotto ore;
  9. adibiti esclusivamente al servizio di ristoro a bordo degli aeromobili o che trasportano motori e parti di ricambio di aeromobili;
  10. adibiti al trasporto di forniture di viveri o di altri servizi indispensabili destinati alla marina mercantile, purché muniti di idonea documentazione;
  11. adibiti esclusivamente al trasporto di:
    – giornali, quotidiani e periodici;
    – prodotti per uso medico;
    – latte, escluso quello a lunga conservazione, o di liquidi alimentari, purché, in quest’ultimo caso, gli stessi trasportino latte o siano diretti al caricamento dello stesso.
    Detti veicoli devono essere muniti di cartelli indicatori di colore verde delle dimensioni di 0,50 m di base e 0,40 m di altezza, con impressa in nero la lettera “d” minuscola di altezza pari a 0,20 m, fissati in modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro;
  12. classificati macchine agricole ai sensi del CDS adibite al trasporto di cose, che circolano su strade non comprese nella rete stradale di interesse nazionale di cui al decreto legislativo 29.10.1999, n. 461;
  13. costituiti da autocisterne adibite al trasporto di acqua per uso domestico;
  14. adibiti allo spurgo di pozzi neri o condotti fognari;
  15. per il trasporto esclusivo di derrate alimentari deperibili in regime ATP;
  16. per il trasporto esclusivo di prodotti alimentari deteriorabili che non richiedono il trasporto in regime ATP, quali frutta e ortaggi freschi, carni e pesci freschi, latticini freschi, derivati del latte freschi, e per il trasporto di fiori recisi, semi vitali non ancora germogliati, uova da cova (attestate nel documento di trasporto), pulcini destinati all’allevamento animali vivi destinati alla macellazione o provenienti dall’estero, nonché i sottoprodotti derivati dalla macellazione degli stessi. Detti veicoli devono essere muniti di cartelli indicatori di colore verde delle dimensioni di 0,50 m di base e 0,40 di altezza, con impressa in nero la lettera “d” minuscola di altezza pari a 0,20 m fissati in modo ben visibile sulle fiancate e sul retro.

l divieto di circolazione non trova applicazione altresì:

  • per i veicoli prenotati per ottemperare all’obbligo di revisione, limitatamente alle giornate di sabato, purché il veicolo sia munito del foglio di prenotazione e solo per il percorso più breve tra la sede dell’impresa intestataria del veicolo e il luogo di svolgimento delle operazioni di revisione, escludendo dal percorso tratti autostradali;
  • per i veicoli che compiono percorso per il rientro alla sede dell’impresa intestataria degli stessi, purché tali veicoli non si trovino ad una distanza superiore a 50 km dalla sede a decorrere dall’orario di inizio del divieto e non percorrano tratti autostradali;
  • per i trattori isolati per il solo percorso per il rientro presso la sede dell’impresa intestataria del veicolo, limitatamente ai trattori impiegati per il trasporto combinato;
  • per i veicoli circolanti in Sardegna e diretti ai porti di imbarco per il resto del territorio nazionale, purché muniti di idonea documentazione attestante la destinazione e di prenotazione o biglietto per l’imbarco. Lo stesso vale, con le analoghe condizioni, per i veicoli circolanti in Sicilia (eccetto quelli diretti in Calabria) nonché per i veicoli impiegati in trasporti combinati strada-mare, diretti ai porti per utilizzare le tratte marittime di cui all’art. 1 del DM 31 gennaio 2007, e successive modifiche ed integrazioni, che rientrano nel campo di applicazione del DM 15 febbraio 2001 (trasporto combinato), purché muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del viaggio e di lettera di prenotazione (prenotazione) o titolo di viaggio (biglietto) per l’imbarco.

I veicoli esclusi dal divieto possono viaggiare liberamente senza alcuna autorizzazione purché siano in grado di provare, con documenti e fogli di viaggio, che si muovono per le finalità sopra indicate.

Il divieto non trova applicazione per i veicoli ed i complessi dei veicoli carichi impiegati in trasporti combinati strada-rotaia (combinato ferroviario) o strada-mare (combinato marittimo) che rientrino nella definizione e nell’ambito applicativo dell’art. 1 del DM 15 febbraio 2001, purché muniti di idonea documentazione CMR o equipollente attestante la destinazione o la provenienza del carico e di prenotazione o titolo di viaggio (biglietto) per l’imbarco. La parte del tragitto iniziale o terminale effettuata su strada non può in nessun caso superare i 150 km in linea d’aria dal porto o dalla stazione ferroviaria di imbarco o di sbarco.


Altri soggetti autorizzati a circolare in deroga al divieto

Altri veicoli possono circolare su autorizzazione rilasciata dal Prefetto che deve essere esibita ad ogni richiesta degli organi di polizia stradale. La facoltà discrezionale del prefetto di concedere le autorizzazioni è limitata alle seguenti situazioni:

  • veicoli di massa complessiva superiore a 7,5 t;
  • se esistono motivi di assoluta necessità ed urgenza;
  • che trasportano derrate alimentari, diverse da quelle per cui ricorre l’esenzione assoluta dal divieto, che, per la natura dei prodotti o per fattori climatici o stagionali, sono altamente deperibili e necessitano di un tempestivo trasferimento dai luoghi di produzione a quelli di deposito e di vendita;
  • che trasportano prodotti deperibili destinati all’alimentazione degli animali;

I veicoli autorizzati alla circolazione in deroga devono essere muniti di cartelli verdi con la lettera “a” fissati in modo ben visibile sulle fiancate e sul retro.

L’autorizzazione deve trovarsi a bordo dei veicoli autorizzati.


Trasporto merci pericolose

Il trasporto delle merci pericolose è vietato comunque, indipendentemente dalla massa complessiva massima del veicolo, oltreché nei giorni di calendario indicati, anche:

– dal 26 maggio al 9 settembre compresi, dalle ore 8.00 di ogni sabato alle ore 24.00 della domenica successiva.


Scarica il Decreto (PDF)