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Trasporti di materiali ed attrezzature in conto proprio: deroga al regolamento europeo

Il Parlamento Europeo aveva approvato il 15 gennaio 2014 la Risoluzione legislativa concernente il Regolamento sul tachigrafo per i trasporti su strada.

La disciplina, che aveva abrogato il Regolamento (CEE) n.3821/85 del Consiglio Europeo e modifica il Regolamento (CE) n.561/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio, dispensava dall’obbligo dell’uso del tachigrafo gli autocarri di peso inferiore alle 7,5 tonnellate impiegati per il trasporto di materiali, attrezzature o macchinari necessari al conducente per l’esercizio della professione e che sono utilizzati entro un raggio di 100 Km dal luogo in cui è situata l’impresa, a condizione che “la guida di tali veicoli non costituisca attività principale del conducente”.

In base al precedente Regolamento, il cronotachigrafo era obbligatorio per tutti i veicoli oltre 3,5 tonnellate di peso o in caso di guida per più di 50 km e con un peso superiore a 7,5 t. Tale previsione, come è noto, andava a gravare anche sulle imprese dell’edilizia, soprattutto su quelle artigiane e di piccole dimensioni, costituendo un ulteriore onore amministrativo e finanziario.

In linea con quanto richiesto da ANAEPA-Confartigianato Edilizia insieme ad EBC, attraverso la predisposizione di un apposito emendamento accolto in prima lettura, il provvedimento aveva aumentato il raggio di azione dai precedenti 50 km ai 100 km attuali.

Nel merito di quanto sopra, si riporta inoltre una circolare congiunta del Ministero dell’Interno e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, emessa in data 27 febbraio 2015 (indirizzata tra gli altri a tutte le Questure, Prefetture e a tutte le Forze dell’Ordine) recante maggiori dettagli sul “Regolamento (UE) n. 165/2014 del 4 febbraio 2014. Deroghe all’applicazione del regolamento (CE) n. 561/2006 in materia di rispetto dei tempi di guida e di riposo nel settore dei trasporti stradali ed all’obbligo di dotazione ed uso dell’apparecchio di controllo di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85. Riflessi sul D.M. 20 giugno 2007”.

In tale circolare si ribadisce che: “(omissis) Ne consegue, ad esempio, che il conducente di un veicolo appartenente ad un’impresa commerciale che, pur entro un raggio di cento chilometri, guida un autocarro di massa massima autorizzata non superiore a 7,5 tonnellate per trasportare merci vendute o destinate alla vendita, non è esente dal rispetto delle disposizioni del regolamento n. 561/2006, né lo è il conducente di un analogo veicolo appartenente ad un’impresa artigiana se il trasporto dei materiali, delle attrezzature o dei macchinari, serve a soddisfare le esigenze di altri dipendenti della stessa impresa ma non del conducente medesimo. (omissis)”.

Scarica il testo integrale della circolare (PDF)