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Split payment: aumentano i soggetti obbligati

La Manovra correttiva (DL 50/2017) ha esteso il meccanismo dello split payment anche alle operazioni effettuate nei confronti di altri soggetti.

Visto che non è compito facile individuare questi nuovi soggetti, il Legislatore ha introdotto un meccanismo con cui il fornitore può chiedere un’attestazione al soggetto potenzialmente sottoposto allo spilt payement per farsi confermare da quest’ultimo la sua posizione.

Queste modifiche si applicano alle operazioni per le quali è stata emessa fattura a partire dall’1.7.2017.

Volendo proporre un percorso per affrontare con tranquillità e tutela il nuovo adempimento è necessario cominciare a verificare come la norma ha definito il perimetro soggettivo.

I soggetti inclusi nello split payment per le fatture emesse dal 1° luglio sono:
• tutte le Pa e gli enti di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 196/2009;
• le società controllate, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, numeri 1 e 2, del codice civile, direttamente dalla Presidenza del consiglio e dai ministeri;
• le società controllate, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, numero 1 da regioni, province, città metropolitane, comuni e unioni di comuni;
• le società controllate direttamente o indirettamente, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, numero 1 del codice civile dalle società di cui ai punti b) e c);
• le società quotate inserite nel Ftse Mib. Un elenco alternativo potrà comunque essere scelto con apposito decreto del Mef.

Al fine di agevolare i prestatori e i cedenti nell’individuazione dei soggetti nei cui confronti la fattura deve essere emessa in split payment, il Dipartimento delle Finanze ha predisposto cinque specifici elenchi (consultabili anche per codice fiscale), che possono essere visionati al seguente indirizzo http://www.finanze.it/opencms/it/fiscalita-nazionale/Manovra-di-Bilancio- 2017/Scissione-dei-Pagamenti-d.l.-n.-50_2017/.

Per tutti gli enti e le società per i quali esiste un’incertezza (dovuta all’ampiezza della norma di riferimento) è utile ricorrere al sistema di richiesta previsto dalla norma. In questo caso il fornitore predisporrà una richiesta (si veda il facsimile) diretta al cliente per ottenere un’attestazione da cui si evincerà con chiarezza se il regime applicabile per la fatturazione è quello della scissione dei pagamenti. Il cliente è obbligato dalla norma a rispondere e il possesso di tale attestazione obbliga il fornitore ad emettere la fattura a split payment con una implicita riduzione della relativa responsabilità.


FAC SIMILE

Oggetto: richiesta di attestazione per l’applicazione in fattura della procedura Iva della Scissione dei pagamenti (art. 17 ter del Dpr 633/72).

Spett.le società/ente/amministrazione

Con la presente ai sensi e per gli effetti dell’art. 17 ter, comma 1 quater, del Dpr 633/72 (come modificato dalla L 96/2017) si chiede il rilascio di una dichiarazione sotto la vostra responsabilità che attesti che codesta (società/ente/amministrazione) è soggetta alla predetta norma.

Tale attestazione comporterà che tutte le fatture che emetteremo a decorrere dal 1 luglio 2017 nei vostri confronti in qualità di cedente/prestatore saranno assoggettate al particolare regime e riporteranno la dizione “scissione dei pagamenti” con versamento dell’Iva a Vostra cura all’erario.

In caso di mancata risposta alla presente e nell’incertezza dell’applicazione della disciplina continueremo ad emettere fatture con il regime ordinario ma vi riterremo responsabili per qualsivoglia pretesa che ci dovesse essere rivolta dagli organi preposti all’accertamento dell’Iva.