SISTRI: Informativa tecnica per le imprese

Sistri: pubblicata il 30/09/2013, nel sito del Ministero dell’Ambiente, una nota esplicativa relativa l’avvio del SISTRI del 01/10/2013
Nella confusione più totale, il Ministero dell’ambiente cerca di dare qualche indicazione la sera prima dell’avvio del SISTRI.
Il Ministero dell’Ambiente, solo nella serata del 30/09/2013, pubblica nel proprio sito internet una nota esplicativa funzionale all’applicazione del SISTRI.
Considerato che dal  01/10/2013  parte il SISTRI, con la pubblicazione della nota ministeriale, nelle ultime ore prima del suo avvio, viene ancora una volta dimostrata la confusione che esiste intorno a questo nuovo obbligo.

Ciò premesso, la nota, che si riporta in allegato, definisce:
Soggetti obbligati ad aderire al SISTRI:
–       produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
–       enti o imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale;
–       enti o imprese che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento di rifiuti pericolosi;
–       nuovi produttori di rifiuti (i soggetti che sottopongono i rifiuti pericolosi ad attività di trattamento ed ottengono nuovi rifiuti diversi da quelli trattati);
–       enti o imprese che effettuano commercio e intermediazione di rifiuti pericolosi.

Inizio dell’operatività del sistri
Alla data del 1 ottobre 2013 è previsto l’avvio del SISTRI  per le seguenti categorie:
–       enti o imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale;
–       enti o imprese che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento di rifiuti speciali pericolosi;
–       soggetti che svolgono intermediazione e commercio, senza detenzione, dei rifiuti speciali pericolosi.

Alla data del 3 marzo 2014 è previsto l’avvio del SISTRI per le seguenti categorie:
–       produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi
–       i comuni e le imprese di trasporto di rifiuti urbani del territorio della regione campania.

Si ritiene che per il primo mese successivo alla data di avvio dell’operatività i soggetti coinvolti sono tenuti, oltre che agli adempimenti del SISTRI, anche a compilare i registri di carico e scarico ed i formulari di trasporto.
Pertanto le sanzioni relative al sistri si applicheranno a partire dal trentunesimo giorno successivo alla data di avvio dell’operativita’ del sistema.

Per i trenta giorni successivi alla data di avvio dell’operatività definita per categoria di appartenenza, gli operatori sono obbligati alla tenuta del registro di carico e scarico cartaceo e del formulario di trasporto rifiuti e  vengono applicate le relative sanzioni secondo quanto disposto dagli articoli 190 e 193 del D.Lsg. 152/2006.

La nota precisa inoltre che si è in attesa della conversione in legge del decreto legge n. 101/2013 e, che in sede di conversione, in sede parlamentare, è probabile vengano apportate modifiche nell’ambito soggettivo ed oggettivo di applicazione del SISTRI.
E’ in corso la modifica del Manuale Operativo SISTRI relativamente al punto 7.3, che prevede il tracciamento dei rifiuti nei passaggi interni degli impianti, ed al punto 7.1.2., che prevede la presa in carico delle giacenze alla mezzanotte del 30 settembre 2013, prima che gli impianti inizino ad utilizzare il SISTRI, adempimenti che allo stato e per come definiti, non risultano concretamente realizzabili e vengono sospesi.
 
Scarica la Nota Esplicativa (pdf)