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Sintesi Disposizioni decreto legge 24/12/2021 N. 221

  • Proroga dello stato di emergenza fino al 31 marzo 2022.
  • Riduzione della validità della certificazione verde Covid 19 da nove mesi a sei mesi, a decorrere dal 1/2/2022.
  • Obbligo mascherine anche nei luoghi all’aperto, anche in zona bianca fino al 31/1/2022.
  • Obbligo di indossare mascherine FFP2 fino alla cessazione dello stato di emergenza per:
    – spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all’aperto nelle sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo
    – eventi e competizioni sportive che si svolgono al chiuso o all’aperto
    – per accesso e utilizzo mezzi di trasporto.
  • Fino alla cessazione dello stato di emergenza il consumo di cibi e bevande al banco, al chiuso, nei servizi di ristorazione, è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso delle seguenti certificazioni verdi COVID-19:
    – avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo;
    – avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute;
    – avvenuta guarigione da COVID-19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo.
  • Fino al 31/1/2022 sono vietati: feste, eventi e i concerti che implichino assembramenti in spazi aperti.
  • Sospese attività nelle sale da ballo e discoteche.
  • Dal 10/1/2022 fino alla cessazione dello stato di emergenza, i seguenti servizi e attività:
    – musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
    – piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive,
    – limitatamente alle attività al chiuso, nonché spazi adibiti a spogliatoi e docce;
    – centri termali, parchi tematici e di divertimento;
    – centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri
    – educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;
    – attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
    sono accessibili solo ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID 19 di cui sopra.
  • Per l’accesso ai corsi di formazione privati se svolti in presenza, anche in zona bianca, in aggiunta alle certificazioni verdi di cui sopra vale anche quella conseguente ad effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2.
  • Estensione delle seguenti disposizioni fono al 31/3/2022: “nelle regioni e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, i cui territori si collocano in zona bianca, lo svolgimento delle attività e la fruizione dei servizi per i quali in zona gialla sono previste limitazioni sono consentiti esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis), del decreto-legge n. 52 del 2021 (NDR: di cui sopra), nonche’ ai soggetti di cui all’articolo 9-bis, comma 3, primo periodo, del predetto decreto-legge n. 52 del 2021, nel rispetto della disciplina della zona bianca.
  • Nei servizi di cui al primo periodo sono compresi quelli di ristorazione, a eccezione di quelli prestati all’interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati e delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, ai quali si applicano le disposizioni di cui al comma 1 dell’articolo 9-bis del predetto decreto-legge n. 52 del 2021.”