Segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (GU) del 20 marzo 2013 il Decreto Interministeriale del 4 marzo 2013 che individua i criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare.

Tale regolamento entra in vigore decorsi trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale

Vengono di seguito riportati i dati salienti.

Articolo 1 del nuovo Decreto del 4 marzo 2013. Le attività lavorative di cui si occupa il decreto “fanno riferimento alle situazioni esplicitate nei principi per il segnalamento temporaneo di cui all’articolo 2. Articolo 2: nelle attività di apposizione della segnaletica per la delimitazione di cantieri stradali in presenza di traffico veicolare, i gestori delle infrastrutture – quali definiti dall’articolo 14 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 – e le imprese appaltatrici, esecutrici o affidatarie applicano almeno i criteri minimi di sicurezza di cui all’allegato I del decreto.

Della adozione e applicazione di tali criteri minimi i gestori delle infrastrutture, le imprese appaltatrici, esecutrici e affidatarie danno evidenza nei documenti della sicurezza evidenziati nel D.Lgs. 81/2008 (articoli 17, 26, 96 e 100).

Inoltre (Articolo 3) i datori di lavoro del gestore delle infrastrutture e delle imprese esecutrici e affidatarie, ferme restando le previsioni del d.lgs. n. 81/2008, “assicurano che ciascun lavoratore riceva una informazione, formazione e addestramento specifici relativamente alle procedure di cui all’articolo 2”.
La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono individuati nell’allegato II al decreto.

Riguardo poi ai Dispositivi di protezione individuale (Articolo 4) i datori di lavoro devono mettere a disposizione dei lavoratori (comma 1), “fermo restando i vigenti obblighi di formazione e addestramento, dispositivi di protezione individuale conformi alle previsioni di cui al Titolo III del d.lgs. n. 81/2008”.

In particolare gli indumenti ad alta visibilità “devono rispondere a quanto previsto dal decreto legislativo 4 dicembre 1992 n. 475, dal decreto ministeriale 9 giugno 1995, dal decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 10, e dalla norma UNI EN 471, quindi devono essere di classe 3, o equivalente, per tutte le attività lavorative su strade di categoria A, B, C, e D, ed almeno di classe 2 per le strade E ed F urbane ed extraurbane, secondo la classificazione di cui all’articolo 2, comma 3, del codice della strada. Non sono più ammessi indumenti ad alta visibilità di classe 1”.

Al comma 3 dell’articolo 4 si segnala che “i veicoli operativi di cui all’articolo 38 del regolamento codice della strada, devono essere segnalati, con dispositivi supplementari a luce lampeggiante, o pannelli luminosi, o segnali a messaggio variabile, ovvero la combinazione di questi segnali, in relazione alla categoria della strada e alla tipologia di intervento”. E (comma 4) la segnaletica della zona di intervento “deve avere le caratteristiche di cui all’art. 3 del ‘disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo’ approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 10 luglio 2002”. della Repubblica italiana, potrà essere rivisto, modificato e integrato (Articolo 6) dopo due anni dall’entrata in vigore del decreto, “anche sulla base dei dati raccolti in ordine alle statistiche degli incidenti in presenza di cantieri stradali”.

Scarica il decreto (PDF)