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Rifiuti: novità per attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie e fosse settiche

Iscrizione all’Albo Gestori Ambientali

A seguito della conversione del “Decreto Semplificazioni-bis” nella L. 108/2021 e dell’entrata in vigore del D.Lgs. 116/2020, che ha escluso dalla definizione di rifiuti urbani, i rifiuti delle fosse settiche e delle reti fognarie, chiarendo che gli stessi sono classificati rifiuti speciali, l’Albo Gestori Ambientali con apposita circolare ha chiarito gli aspetti riguardanti la corretta utilizzazione dei codici 20 03 04 e 20 03 06 ai fini dell’iscrizione all’Albo.

Con la Circolare n. 14 del 21 dicembre 2021 viene chiarito che i codici 20 03 04 (fanghi delle fosse settiche) e 20 03 06 (rifiuti della pulizia delle fognature), possono essere attribuiti nella sola categoria 4, alle imprese in possesso di iscrizione all’albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi.

Tuttavia le imprese iscritte in categoria 1 che utilizzano attualmente i suddetti codici del capitolo 20 riportati nei provvedimenti di iscrizione, potranno continuare ad utilizzarli fino al termine di validità dei provvedimenti stessi.

Il soggetto che effettua l’attività di pulizia manutentiva non può iscriversi all’Albo come produttore iniziale in categoria 2BIS ai sensi dell’articolo 212 comma 8 del D.Lgs. 152/06.

Definito un nuovo modello del FORMULARIO

L’Albo Nazionale Gestori Ambientali, con la Deliberazione n. 14 del 21 dicembre 2021, pubblicata l’11.01.2021, ha definito il modello unico e i contenuti del formulario di trasporto previsto per i rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva di reti fognarie.

L’art. 230, comma 5 del D.Lgs 152/2006 (modificato dalla L. 29 luglio 2021, n. 108) prevede che “i rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie di qualsiasi tipologia, sia pubbliche che asservite ad edifici privati, compresi le fosse settiche e manufatti analoghi nonché i sistemi individuali di cui all’articolo 100, comma 3, e i bagni mobili, si considerano prodotti dal soggetto che svolge l’attività di pulizia manutentiva”.

“La raccolta e il trasporto sono accompagnati da un unico documento di trasporto per automezzo e percorso di raccolta”.

Il modello definito con la Circolare dell’Albo stabilisce in particolare che:

  • Il formulario di trasporto rifiuti, documento unico ex art. 230, comma 5, del D.Lgs. 152/2006, è utilizzato come modello sostitutivo al formulario di identificazione del rifiuto di cui all’articolo 193 del D.Lgs. 152/2006, esclusivamente per il trasporto del rifiuto dai diversi luoghi in cui viene effettuata l’attività di pulizia manutentiva, fino al raggruppamento temporaneo effettuato nel rispetto delle condizioni di cui all’articolo 183, comma 1, lettera bb) del D.Lgs. 152/2006, oppure direttamente ad impianto autorizzato al trattamento o che ha effettuato la comunicazione di cui all’art. 110, comma 3 o l’iscrizione in procedura semplificata di cui agli art. 214 e 215 del decreto legislativo 152/2006.
  • Il modello è emesso dal soggetto che effettua l’attività di pulizia manutentiva, che coincide con il trasportatore che effettua il trasporto del rifiuto che si considera prodotto da tale attività.
  • Il modello è prodotto e vidimato virtualmente, tramite apposita applicazione digitale, resa disponibile sul sito dell’Albo nazionale gestori ambientali, in format esemplare conforme al modello individuato all’ articolo 1, identificato da un numero univoco e stampato e compilato in duplice copia.
  • Una volta effettuato il trasporto il documento unico integra il registro di carico e scarico, ai sensi dell’articolo 190 del D.Lgs. 152/2006. Nel caso di trasporto e conferimento direttamente ad impianto di destinazione è possibile annotare un unico movimento (carico e scarico contestuale) riportando nella prima colonna del registro di carico e scarico il numero univoco, riportato sul documento unico ex art. 230, comma 5, del d.lgs. 152/2006, ed apposto virtualmente al momento della generazione del documento stesso
  • Nel caso di trasporto a raggruppamento temporaneo è possibile effettuare un’unica annotazione di carico come produttore del rifiuto, riportando nella prima colonna del registro di carico e scarico il numero univoco, presente sul documento unico ex art. 230, comma 5, del D.lgs. 152/2006, ed apposto virtualmente al momento della generazione del documento stesso.
  • La successiva attività di trasporto dal raggruppamento temporaneo all’impianto di destino è accompagnata dal formulario di identificazione del rifiuto di cui all’articolo 193 del D.Lgs 152/2006.

La Deliberazione dell’albo entra in vigore il 30 aprile 2022

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