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Problematica acconciatori e spostamento tra Comuni per clientela

Con riferimento alla questione degli spostamenti tra Comuni diversi interessante i clienti degli acconciatori, Confartigianato Cuneo aveva richiesto un chiarimento alla Prefettura di Cuneo, anche con lo scopo di segnalare i problemi derivanti da questa situazione per la categoria.

Infatti, pur se il Dpcm del 3/11/2020 consentiva lo svolgimento delle attività di “Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere” (Allegato 24 al Dpcm), in virtù del divieto di spostamento tra Comuni “salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute” (Articolo 3 – Comma 4 – Lettera a), sembrava che non fosse ammesso che un cliente residente in un Comune diverso da quello dove ha sede l’azienda di barbiere/parrucchiere potesse spostarsi per raggiungere tale citata attività.

Alla luce di questi dubbi interpretativi e per tutelare la Categoria, la scrivente ha evidenziato la situazione alla Prefettura di Cuneo (con PEC dell’11/11/2020).

In data 17/11/2020 è pervenuta formale risposta ufficiale da parte della Prefettura, a parziale accoglimento delle richieste presentate

Si evidenzia in particolare il seguente passaggio

(…) Alla luce di quanto sopra viene ammesso lo spostamento in Comuni contigui, sia dove non ci sia proprio nel territorio di residenza un punto vendita che possa soddisfare le proprie esigenze, sia quando ci sia una maggiore offerta, anche in termini di migliore convenienza economica, nei punti vendita siti in Comuni vicini e analogamente per la fruizione dei servizi alla persona consentiti. Il fine è assicurare in concretezza pari opportunità e motivati margini di scelta, sebbene sempre in un ragionevole ambito di contiguità territoriale. (…)

Si interpreta quindi che sia consentito lo spostamento in un “ragionevole ambito di contiguità” tra Comuni nel caso ci sia una maggior offerta di servizi o una convenienza economica anche per i clienti dei servizi di acconciatura (e in generale per tutti i servizi alla persona la cui apertura è consentita dal già citato Allegato 24 al Dpcm del 3/11/2020).

La Prefettura precisa inoltre che il “rapporto fiduciario” per la fruizione dei servizi alla persona deve sempre rimanere nei confini della “ragionevole contiguità territoriale”.