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Patrocinio gratuito ovvero il patrocinio a spese dello Stato

Tutti i contribuenti hanno diritto ad una difesa, anche se non se la possono permettere. Sulla base di questo elementare principio, le disposizioni sul gratuito patrocinio assicurano ai non abbienti il diritto, garantito dall’art. 24 della Costituzione, di agire e difendersi anche davanti alle Commissioni Tributarie. Anche la Costituzione Europea (articolo II – 107) riconosce il diritto alla difesa.

Attualmente il limite di reddito per fruire di tale beneficio è fissato in € 11.528,41, così come stabilito dal Decreto del Ministero della Giustizia del 7 maggio 2015.

Il patrocinio a spese dello Stato è disciplinato dalla parte III del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. “Se l’interessato convive con il coniuge o con altri familiari – precisa l’art. 76, comma 2 del citato decreto – il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia compreso l’istante”.

Il limite di reddito deve essere poi elevato di 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi (art. 92). Sempre ai fini della determinazione del reddito imponibile per l’ammissione al gratuito patrocinio, l’art. 76, comma 3, del D.P.R. n. 115 del 2002 prevede che si deve tener conto “anche dei redditi che per legge sono esenti dall’Irpef o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, ovvero ad imposta sostitutiva”.

Per tale valutazione si fa riferimento al reddito imponibile ai fini dell’Irpef risultante dall’ultima dichiarazione.

Il soggetto in possesso dei requisiti necessari può chiedere di essere ammesso al gratuito patrocinio presentando una apposita istanza.

Con l’istanza deve essere documentato lo stato di povertà della parte contribuente. Per ottenere l’ammissione al gratuito patrocinio non è necessario che l’istante sia nullatenente, ma è sufficiente che sia in condizioni economiche tali da non poter sopportare i costi del processo tributario.

L’istanza, debitamente documentata, va presentata presso le Segreterie delle Commissioni Tributarie dove opera una Commissione per il Patrocinio a Spese dello Stato e deve contenere gli elementi indicati dagli artt. 78, 79 e 122 del D.P.R. n. 115/2002; la richiesta può essere formulata anche nel corso del giudizio, sin tanto che non sia stata celebrata l’udienza di trattazione.

Nei dieci giorni successivi alla presentazione dell’istanza, la Commissione decide, sulla base degli elementi forniti dal richiedente, la concessione del beneficio. Allo stato attuale, alcune Commissioni informano il contribuente della data di trattazione dell’istanza, altre provvedono direttamente e comunicano l’esito; laddove risultino mancare alcuni documenti, la Commissione sospende l’esame della pratica e chiede l’integrazione della documentazione.

Il richiedente ammesso al patrocinio può scegliere il difensore tra i professionisti abilitati alla difesa tributaria (dottori commercialisti, ragionieri, avvocati, consulenti del lavoro) e tra quelli iscritti negli elenchi indicati all’art. 12, comma 2, D. Lgs. n. 546/92.

Il ricorso della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato è esente dal contributo unificato.

Una volta definita la causa e qualora non sia cambiata la situazione economica del contribuente, il difensore – a prescindere dall’eventuale condanna alle spese – presenterà istanza di liquidazione al Presidente della sezione della Commissione Tributaria che ha reso la sentenza. L’onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall’autorità giudiziaria con decreto di pagamento, tenuto conto della natura dell’impegno professionale, in relazione all’incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa.

Si evidenzia che il patrocinio a spese dello Stato è ammesso, oltre al processo tributario, anche nel processo penale, nel processo civile e nel processo amministrativo.

 


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l’Ufficio Tributario Provinciale
Tel. 0171 451111