Dal 12 ottobre 2017 è entrato in vigore l’obbligo di comunicare all’Inail in via telematica anche gli infortuni con prognosi non superiore a tre giorni, il cui indennizzo è completamente a carico del datore di lavoro. L’obbligo di comunicazione è ai fini statistici e deve contenere le informazioni relative agli infortuni che comportano l’assenza di almeno un giorno escluso quello dell’evento e deve essere assolto entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico.
Questo nuovo obbligo di comunicazione si applica a tutti i datori di lavoro assicurati all’Inail nonché ai datori di lavoro assicurati presso altri enti con riferimento agli infortuni occorsi ai lavoratori subordinati e ai soggetti equiparati (tirocinanti, collaboratori, coadiuvanti). Questo nuovo obbligo interessa anche i lavoratori artigiani titolari/soci e coadiuvanti.
Per adempiere al nuovo obbligo l’Istituto ha messo a disposizione sul portale on line un nuovo strumento denominato “Comunicazione di infortunio” dedicato a questo tipo di eventi, all’interno della sezione “Denuncia di infortunio e malattia professionale”.
Prognosi infortuni | Obblighi a carico del datore di lavoro |
Termini di invio | Sanzione per mancato rispetto dei termini di invio |
Almeno un giorno oltre il giorno di infortunio | Comunicazione ai fini statistici e informativi | Entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico o dei dati identificativi del certificato medico | Sanzione amministrativa da € 548,00 a € 1.972,80 |
Superiore a 3 giorni | Denuncia ai fini assicurativi | Entro 2 giorni dalla ricezione del certificato medico o dei dati indentificativi del certificato medico | Sanzione amministrativa da € 1.096,00 a € 4.932,00 |