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Nuova delibera regionale per gestione operativa CIT ed accertamenti e ispezioni impianti termici

È stata pubblicata sul bollettino ufficiale della Regione la delibera che modifica il Catasto degli Impianti Termici CIT.

Tra nuove disposizioni e abrogazioni il provvedimento introduce molte novità per le aziende del settore proprio all’inizio della stagione.

La Regione ha:
• Eliminato il bollino verde
• Eliminate le ispezioni sulle imprese di manutenzione abilitate al rilascio del bollino
• Eliminato l’obbligo di compilare i dati catastali sul libretto di impianto
• Ufficializzato la misurazione degli NOx in mg/kWh al posto dei ppm
• Previsto la registrazione delle attività di manutenzione ordinaria
• Previsto la possibilità di inserire nel CIT ulteriori dati relativi ai medi impianti termici civili (da 1 a 3 MW)
• Esteso il controllo negli impianti termici condominiali dell’installazione della contabilizzazione e termoregolazione

In sintesi, alcune delle novità e conseguenze derivanti da queste modifiche
• Gli impianti di potenza compresa tra 1 e 3 MW dovranno essere accatastati indicando la tecnologia del generatore ai sensi dell’art.268 del Dlgs 152/06, i combustibili utilizzati, i consumi ed anche le ore di funzionamento.
• Nella documentazione per i generatori a combustione, il campo degli NOx è stato aggiornato con le unità di misura in mg/kWh al posto dei ppm.
• Nel caso in cui i responsabili dell’impianto non forniscano i dati necessari per la compilazione del libretto, le imprese dovranno trasmettere entro 30 giorni, all’Autorità competente (Provincia o Città Metropolitana) una copia del Rapporto di Efficienza Energetica (REE) denunciando che non sono stati forniti tali dati obbligatori.
• Dovrà essere annotato sul REE anche se il responsabile si rifiuta di sottoscriverlo poichè solo in questo modo si sospende l’obbligo di caricamento telematico del rapporto sul CIT e le imprese si tuteleranno da eventuali sanzioni.
• Se nei generatori a combustione installati dopo il 24 febbraio 2007, il rendimento di combustione fosse inferiore ai limiti stabiliti dalla d.g.r. 46-11968 deve essere ricondotto entro tali limiti entro 15 giorni, viceversa scatteranno i 180 gg per la sua sostituzione.
• Analogo comportamento per i generatori installati prima del 24 febbraio 2007 dove il rendimento di combustione deve rispettare sia i limiti stabiliti dal DPR. 74/2013…sia quelli della dgr 46-11968 e nel caso non rispettassero quest’ultima dovranno essere sostituiti entro il 1 settembre 2020.
• Se nell’ispezione (attenzione a questa definizione) l’NOx superasse i limiti regionali, fatta salva l’applicazione di sanzioni, l’ispettore deve raccomandarne l’adeguamento comunque entro l’inizio della stagione termica successiva.
• Potrà essere chiesta una proroga solo per dimostrati motivi tecnici e/o procedurali e/o autorizzativi su richiesta del responsabile dell’impianto che dovrà poi comunicare l’intervento eseguito entro 15 giorni, dall’ adeguamento dell’impianto o la sua sostituzione.
• Nel libretto è stata inserita la scheda 15 in cui manutentori dovranno riportare tutte le operazioni di manutenzione periodiche prescritte da installatori e manutentori stessi: il libretto uso e manutenzione è ancor più indispensabile.
• Malgrado la modulistica li riporti ancora, il bollino verde non è più previsto dall’ordinamento regionale e i campi dei codici catastali saranno resi non obbligatori nel software.

Sull’argomento si sta organizzando un seminario presso Lingotto Fiere Oval in occasione di Restructura, previsto per il prossimo venerdì 16 novembre. In tale occasione saranno illustrate dalla Regione le novità introdotte di recente in materia di accertamenti e ispezioni sugli impianti termici e da parte del CSI le modifiche introdotte al CIT.

Scarica la delibera regionale integrale