_Tutte le notizie

Modifica termini certificazione F-GAS: Legge 24-4-2020 n. 27

Facendo seguito alla precedente comunicazione n. 375/AC del 24 marzo u.s. sull’emergenza “coronavirus” e sulle misure anti-contagio varate dal Governo, Vi forniamo i seguenti aggiornamenti in materia di certificazione F-Gas.

Per effetto di questa modifica:

  1. le certificazioni F-Gas prese in considerazione sono quelle in scadenza nel periodo tra il 31 gennaio e il 31 luglio, non più 31 gennaio – 15 aprile;
  1. I certificati conservano la validità non più fino al 15 giugno, ma per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza, ad oggi fissata al 31 luglio 2020;
  2. Il periodo di validità di 90 giorni sarà efficace in ogni caso, anche qualora la data di cessazione dello stato di emergenza dovesse subire variazioni.

Gli Organismi di certificazione accreditati e designati provvedono all’estensione della validità dei certificati da loro rilasciati (ad eccezione di quelli sospesi e/o revocati), secondo quanto previsto dall’articolo 103, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, come convertito dalla Legge di conversione n. 27 del 24 aprile 2020.