Facendo seguito alla precedente comunicazione n. 375/AC del 24 marzo u.s. sull’emergenza “coronavirus” e sulle misure anti-contagio varate dal Governo, Vi forniamo i seguenti aggiornamenti in materia di certificazione F-Gas.
Per effetto di questa modifica:
- le certificazioni F-Gas prese in considerazione sono quelle in scadenza nel periodo tra il 31 gennaio e il 31 luglio, non più 31 gennaio – 15 aprile;
- I certificati conservano la validità non più fino al 15 giugno, ma per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza, ad oggi fissata al 31 luglio 2020;
- Il periodo di validità di 90 giorni sarà efficace in ogni caso, anche qualora la data di cessazione dello stato di emergenza dovesse subire variazioni.
Gli Organismi di certificazione accreditati e designati provvedono all’estensione della validità dei certificati da loro rilasciati (ad eccezione di quelli sospesi e/o revocati), secondo quanto previsto dall’articolo 103, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, come convertito dalla Legge di conversione n. 27 del 24 aprile 2020.