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Legge di Bilancio 2021: analisi delle principali novità in materia di lavoro

La Legge 30 dicembre 2020 n. 178, pubblicata lo stesso giorno in Gazzetta Ufficiale,  conferma e prosegue alcune delle misure già previste ed attuate nel 2020 al fine di fronteggiare l’emergenza sanitaria.

Ecco alcune delle principali disposizioni in materia:


1) Misure di integrazione salariale

La Legge di Bilancio prevede, a far data dal 1° gennaio 2021, per i datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica, la possibilità di fruire di un’ulteriore periodo di cassa integrazione per una durata massima di 12 settimane.

2) Esonero contributivo alternativo alla cassa integrazione

Ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, che non richiedano i predetti trattamenti di integrazione salariale, è riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico (con esclusione dei premi dovuti all’INAIL) per un ulteriore periodo massimo di 8 settimane, fruibili entro il 31 marzo 2021.

3) Divieto di licenziamento

Viene esteso al 31 marzo 2021 il divieto di procedere a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e a quelli collettivi per motivi economici (con sospensione delle procedure in corso) stabilito per il periodo emergenziale da virus Covid-19.


4) Esonero contributivo assunzioni under 36

L’art. 1, c. 10, L. 178/2020 prevede per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel biennio 2021-2022, la riduzione per 36 mesi dei contributi previdenziali in favore dei datori di lavoro privati. L’esonero è pari al 100% ed è valido per un massimo di € 6.000 su base annua e riguarda assunzioni con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato di soggetti con età inferiore a 36 anni (35 anni e 365 giorni) alla data della prima assunzione incentivata.

Il beneficio è subordinato all’autorizzazione della Commissione Europea.


5) Esonero contributivo assunzione donne lavoratrici

Viene previsto in via sperimentale ed esclusivamente per il biennio 2021-2022, un esonero contributivo totale, nel limite massimo di € 6.000 annui, in favore dei datori di lavoro che assumano donne, anche in somministrazione.

L’efficacia della disposizione è subordinata ad autorizzazione della Commissione europea.


6) Rinnovo contratti a tempo determinato

La Legge di Bilancio proroga fino al 31 marzo 2021 il termine fino al quale i contratti a tempo determinato possono essere rinnovati o prorogati, per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta, pur in assenza delle causali ordinariamente previste. La data del 31 marzo 2021 rappresenta la scadenza per formalizzare il rinnovo o la proroga, fermo restando che la durata del rapporto può protrarsi anche oltre tale termine, naturalmente nel rispetto del limite dei 24 mesi cumulativi.

 
7) Maternità e congedi

Tra le novità più significative si rileva che i giorni di congedo per il padre lavoratore passino da 7 a 10.


8) Assegno unico per la famiglia (ex assegni nucleo familiare)

E’ prevista l’istituzione di un Fondo per l’assegno universale e per i servizi alla famiglia. Dal 1° luglio 2021 dovrebbe entrare in vigore l’assegno unico per i figli in luogo degli assegni familiari (ANF). Ciascuna famiglia, riceverà per ogni figlio, dal 7 mese di gravidanza, fino al 21 anno di età, un assegno mensile, con una maggiorazione per i figli successivi al secondo. L’importo dell’assegno unico sarà composto da una quota fissa e una variabile, la parte variabile è calcolata in base al numero dei figli e alla loro età, oltre che sulla base del coefficiente ISEE. Per le modalità di ottenimento e per conoscere gli aspetti di dettaglio, anche gli importi definitivi, si attendono appositi decreti attuativi.


9) Opzione donna, APE sociale e anzianità periodi part-time

Sul fronte pensionistico rileviamo la proroga della c.d. Opzione donna e la conferma a tutto il 2021 della sperimentazione della Ape sociale.


10) Lavoratori fragili

Sono estese fino al 28 febbraio 2021 le misure a tutela dei lavoratori fragili e dei lavoratori con disabilità grave previste dal DL 18/2020 conv. in L. 27/2020 (Cura Italia) con equiparazione del periodo di assenza dal servizio al ricovero ospedaliero e previsione dell’esercizio dell’attività lavorativa in modalità di lavoro agile anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.