Le attività artigianali a rischio medio di incendio

La scadenza per le nuove attività introdotte dal DPR 151/2011

Con le modifiche introdotte dal DL 69/2013 è entro il 7 ottobre 2014 che le nuove attività relative all’Allegato I al DPR 151/2011 dovranno espletare gli adempimenti previsti dal decreto in materia di prevenzione degli incendi.

Il nuovo regolamento, che si basa sul principio di proporzionalità (gli adempimenti amministrativi sono diversificati sulla base della complessità del rischio), elenca tre categorie in cui sono suddivise le attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi:

– Categoria “A”, attività a basso rischio e standardizzate: relativa alle attività che non sono suscettibili di provocare rischi significativi per l’incolumità pubblica e che sono contraddistinte da un limitato livello di complessità;
– Categoria “B”, attività a medio rischio: relativa alle attività caratterizzate da una media complessità e da un medio rischio, nonché le attività che non hanno normativa tecnica di riferimento e non sono da ritenersi ad alto rischio;
– Categoria “C”, attività a elevato rischio: relativa alle attività ad alto rischio e ad alta complessità tecnico-gestionale.

Le attività di categoria A non devono richiedere l’esame del progetto, ma è sufficiente la presentazione della cosiddetta SCIA (segnalazione certificata di inizio attività), che costituisce già atto autorizzativo ai fini antincendi.

La SCIA antincendio presentata ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 151/2011 non è da confondere con la SCIA edilizia!

Per le attività di categoria B e C permane invece l’obbligo di richiedere la valutazione del progetto, ottenuta la quale il titolare dovrà procedere necessariamente alla presentazione della SCIA antincendio, che come detto costituisce atto autorizzativo ai fini antincendi.

Riportiamo a questo proposito un elenco (non esaustivo) di alcune delle attività ARTIGIANALI nuove o modificate dal DPR 151/2011:

attività n. 53: Officine per la riparazione di: – veicoli a motore, rimorchi per autoveicoli e carrozzerie, di superficie coperta superiore a 300 m2;- materiale rotabile tramviario e di aeromobili, di superficie coperta superiore a 1000 m2;
– attività n. 55: attività di demolizioni di veicoli e simili con relativi depositi, di superficie superiore a 3.000 mq;
– attività n. 70: Locali adibiti a depositi di superficie lorda superiore a 1000 m2 con quantitativi di merci e materiali combustibili superiori complessivamente a 5000 kg.