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L’asporto di cibi e bevande non è somministrazione: quale aliquota IVA è applicabile?

Rispondendo ad uno specifico interpello, l’Agenzia delle Entrate si è recentemente espressa in merito al trattamento IVA applicabile alle operazioni di asporto di cibo / bevande da parte degli operatori della ristorazione.

In particolare nella Risposta n. 581 l’Agenzia fornisce chiarimenti in merito all’applicabilità dell’aliquota IVA ridotta del 10% prevista per la “somministrazione di alimenti e bevande”.

Per individuare il trattamento IVA applicabile alle operazioni in esame, l’Agenzia rammenta innanzitutto che occorre distinguere la somministrazione di alimenti e bevande dalla cessione dei medesimi beni in quanto:

  • la somministrazione di alimenti e bevande è inquadrata nell’ambito delle prestazioni di servizi dall’art. 3, comma 2, n. 4), DPR n. 633/72 ed è caratterizzata dalla commistione di “prestazioni di dare” e “prestazioni di fare”;
  • le vendite di beni da asporto sono considerate a tutti gli effetti cessioni di beni, in virtù di un prevalente obbligo “di dare”.

Conseguentemente:

  • la “somministrazione di alimenti e bevande” è assoggettata all’aliquota IVA ridotta del 10%;
  • alla “cessione di alimenti e bevande” va applicata l’aliquota IVA prevista per la singola tipologia di bene venduto.

In base all’art.6  del Regolamento UE n. 282/2011, la sola fornitura di cibi / bevande effettuata da parte di un esercente l’attività di ristorante / nell’ambito dei servizi di ristorazione deve essere va considerata una cessione di beni.

La circostanza che l’asporto di cibi e bevande rappresenti una cessione di beni comporta che:

  • non è applicabile l’aliquota IVA ridotta del 10%, in quanto riservata alle sole prestazioni di “somministrazioni di alimenti e bevande, effettuate anche mediante distributori automatici; prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto forniture o somministrazioni di alimenti e bevande”;
  • va applicata l’aliquota IVA propria del bene oggetto della cessione.

Così, ad esempio, in caso di asporto di un pasto composto da una pietanza a base di carne farcita, pane (panetteria ordinaria), timballo di verdure e mezzo litro di vino è necessario considerare i singoli beni e applicare la relativa aliquota. In particolare nel caso di specie si ritengono applicabili:

  • l’aliquota IVA del 10% di cui al n. 80), Tabella A, Parte III, DPR n. 633/72, prevista per le “preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove (v.d. ex 21.07)”, per la pietanza di carne farcita ed il timballo di verdure;
  • l’aliquota IVA del 4% di cui al n. 15), Tabella A, Parte II, DPR n. 633/72 riservata a “paste alimentari; crackers e fette biscottate; pane, biscotto di mare e altri prodotti della panetteria ordinaria anche contenenti ingredienti e sostanze ammessi dal titolo III della Legge 4 luglio 1967, n. 580, senza aggiunta di zuccheri, miele, uova o formaggio”, per il pane;
  • l’aliquota IVA del 22% per il vino.

Gli Uffici di Confartigianato Cuneo – Area Tributario sono a disposizione per chiarimenti.