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La sospensione dei versamenti di aprile e maggio previsti dal Decreto Legge n. 23 del 8 aprile 2020

Il D.L. 8 aprile 2020, n. 23, pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed in vigore dal 9 aprile, ha esteso la sospensione dei termini di versamento dell’IVA, delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati e dei contributi previdenziali, in scadenza nei mesi di aprile e maggio 2020.

La sospensione però non è generalizzata, ma subordinata ad una comprovata riduzione del fatturato o dei corrispettivi nei mesi di marzo e aprile 2020, rispetto ai corrispondenti periodi del precedente periodo di imposta.

Versamenti sospesi

Sono sospesi i versamenti che riguardano le ritenute operate sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati (artt. 23 e 24 del D.P.R. n. 600/1973), ivi comprese le addizionali IRPEF, i contributi previdenziali e assistenziali e i premi per l’assicurazione obbligatoria e l’imposta sul valore aggiunto.

Devono quindi essere versate entro le scadenze previste dalla legge le altre imposte escluse dal beneficio come, ad esempio, le ritenute operate sui compensi professionali e sulle provvigioni corrisposte a rappresentanti ed agenti di commercio.

Periodo di sospensione

Sotto il profilo temporale la sospensione è stata estesa alle scadenze relative ai mesi di aprile e di maggio.

Soggetti interessati alla sospensione

Di più complicata analisi invece risulta l’ambito soggettivo dell’applicazione della sospensione: il contribuente deve dimostrare l’effettiva diminuzione del fatturato o dei corrispettivi che si è verificata nei mesi di marzo e aprile dell’anno 2020.

La sospensione viene riconosciuta solo se il fatturato o i corrispettivi di marzo e aprile dell’anno 2020 sono diminuiti di almeno il 33% (rispetto ai corrispondenti periodi del periodo d’imposta precedente).

Attenzione: i versamenti dei tributi in scadenza nei mesi di aprile e maggio 2020 dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020, o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 5 rate di pari ammontare a decorrere dal mese di giugno

Si evidenzia che Inps, Inail e gli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza comunicano all’Agenzia delle Entrate i dati identificativi dei soggetti che hanno effettuato la sospensione del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi di assicurazione obbligatoria, al fine di consentire a quest’ultima di comunicare agli Enti l’esito dei riscontri effettuati sulla verifica dei requisiti sul fatturato e sui corrispettivi.

Per informazioni contattare gli Uffici della Confartigianato Cuneo (Reparto Fiscale o Paghe).


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