Area Impianti - Normativa Regionale

L.R. n. 3 del 11/03/2015

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(sostituisce L.R. n. 13 del 28 maggio 2007)

La Regione Piemonte ha abrogato la sua legge regionale 28 maggio 2007, n. 13 “Disposizioni in materia di rendimento energetico nell’edilizia”. L’abrogazione disposta all’art. 42 della LR. 11/03/2015 n. 3 “Disposizioni Regionali in materia di semplificazione”.

Fino alla pubblicazione di nuovi provvedimenti della Giunta Regionale continuano ad applicarsi le seguenti delibere:

  • deliberazione della Giunta Regionale 4 agosto 2009, n. 43-11965, in materia di certificazione energetica degli edifici;
  • deliberazione della Giunta Regionale 4 agosto 2009, n. 45-11967, in materia di impianti da fonti energetiche rinnovabili nell’edilizia;
  • deliberazione della Giunta Regionale 4 agosto 2009, n. 46-11968, in materia di tutela della qualità dell’aria.

Le disposizioni di cui agli articoli 39, 40 e 41 della legge regionale n. 3/2015 entrano in vigore contestualmente alla pubblicazione dei provvedimenti della Giunta regionale.

Disposizioni attuative

La D.G.R. n. 43-11965 del 4 agosto 1009 con la quale sono state approvate le disposizioni attuative della l.r. 13/2007 che disciplinano la Certificazione Energetica degli Edifici è stata modificata dalla D.G.R. N. 1-12374 del 20 ottobre 2009.

Con D.G.R. n. 45-11967 del 4 agosto 2009 sono state approvate le disposizioni attuative in materia di impianti solari termici, impianti da fonti rinnovabili e serre solari ai sensi dell’articolo 21, comma 1, lettere g) e p) e con D.G.R. n. 46-11968 del 4 agosto 2009 – modificato con D.G.R. n. 18-2509 del 3 agosto 2011 e con D.G.R. n. 16-4488 del 6 agosto 2012 – modificata ancora con D.G.R. 29/12/2014 n.60-871 – è stato approvato l’aggiornamento del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell’aria – Stralcio di piano per il riscaldamento ambientale e il condizionamento e disposizioni attuative in materia di rendimento energetico nell’edilizia.

La regione Piemonte con la DGR 29-3386 modifica ulteriormente il Piano Stralcio (DGR 11968)
Questi alcuni punti di maggior interesse:
– E’ confermata la data del 1° settembre 2016, come termine ultimo per la sostituzione delle caldaie che superano i valori di NOx.
– Tali generatori devono rispettare la disposizione se installati prima del 31/12/2002.
– Tutti i generatori che superano il valore limite di NOx, installati tra il 01/01/2003 e il 24/02/2007, dovranno essere sostituiti entro il 1° settembre 2018.
– Viene eliminato, in conformità al DM 26/06/2015, l’obbligo di coibentazione in occasione di interventi di ritinteggiatura delle facciate degli edifici.

Con D.G.R. n. 35-9702 del 30 settembre 2008 sono state approvate le prime disposizioni attuative della l.r. 13/2007 che disciplinano: i modelli del rapporto di controllo tecnico, i valori di riferimento a cui deve conformarsi il rendimento di combustione dei generatori di calore rilevato nel corso dei controlli; i criteri per uniformare, sul territorio regionale, la disciplina del bollino verde; le caratteristiche e le modalità di trasmissione del bollino verde; le modalità di svolgimento delle verifiche a campione effettuate dalle province; le modalità di svolgimento dei corsi per i soggetti incaricati delle ispezioni; le modalità di costituzione e gestione del sistema informativo.

Modifica allegati III e V della d.g.r. 30 settembre n. 35-9707